NASpI anticipata e DIS-COLL non possono essere fruite in concomitanza. Infatti, in caso di acceso alla NASpI anticipata, con successiva rioccupazione con contratto di collaborazione (co.co.co.), non è possibile accedere alla DIS-COLL se il rapporto cessa durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Unica eccezione si ha nel caso in cui il rapporto di co.co.co. cessi dopo il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Solo in quest’ultima fattispecie spetta la DIS-COLL. Quindi, ad esempio, se un lavoratore decidesse di accedere alla NASpI anticipata, della durata di 12 mesi, e successivamente si rioccupi con contratto di co.co.co., in caso di cessazione del rapporto la DIS-COLL non può essere richiesta prima dei 12 mesi.
Il chiarimento è giunto dall’INPS con la il Messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019, specificando un punto ancora rimasto irrisolto.
Anticipo NASpI in un unica soluzione: quando può essere fruito
Come noto, oltre alla fruizione mensile della NASpI, l’art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 22/2015 permette ai disoccupati involontari di accedere anche alla cd. NASpI anticipata. Si tratta di un’erogazione una tantum, vale a dire in unica soluzione dell’importo complessivo della predetta indennità.
Per poter fruire di tale opzione è necessario:
- l’avvio di un’attività autonoma;
- l’avvio di impresa individuale;
- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
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NASpI anticipata: quando decade
Tuttavia, esistono dei casi ben precisi in cui si decade dal diritto della NASpI anticipata, con la conseguenza di dover restituire l’intero ammontare dell’importo ricevuto. È il caso, ad esempio, dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro di tipo subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI.
Si precisa, al riguardo, che la restituzione non opera nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Quando non decade
Non sempre, però, si decade dal diritto della NASpI anticipata con l’obbligo di restituire quanto percepito. Infatti, tale ipotesi non trova applicazione in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.
Qui si apre uno scenario molto particolare al quale l’INPS ha fornito risposta. Nello specifico, potrebbe verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI. In ragione di detta cessazione, il lavoratore potrebbe presentare domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Ebbene, in tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria:
- la NASpI in forma anticipata;
- la DIS-COLL.
NASpI anticipata e DIS-COLL: no alla doppia tutela
Al fine di evitare che si realizzi la predetta ipotesi, il collaboratore può sì accedere alla prestazione DIS-COLL; la stessa però potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Differente è il discorso qualora, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI.
In quest’ultimo caso, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza; non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.