All’atto di stipula del contratto di lavoro, il lavoratore oltre a dover firmare il contratto di lavoro e modello di privacy, è tenuto a scegliere come destinare il proprio trattamento di fine rapporto attraverso il Modulo TFR 2. La manifestazione della preferenza di destinazione del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, avviene mediante un apposito modulo denominato “TFR2”.
Tale modulo è stato recentemente modificato per effetto del Decreto 22 marzo 2018, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le novità apportate dal predetto Decreto e quali sono ad oggi i possibili epiloghi di destinazione del TFR.
Modulo TFR 2: a cosa serve?
Il modulo TFR2 serve per dichiarare all’azienda, all’atto di assunzione come dipendente, se il lavoratore intende:
- percepire il trattamento di fine rapporto che matura mensilmente alla fine del rapporto di lavoro, ovvero;
- di voler versare tutto o parte di questo TFR ad un fondo di previdenza complementare. Sia qualora è una scelta già fatta in precedenti rapporti di lavoro o è una scelta che si vuole fare adesso.
Ai fini della compilazione del modulo:
- se alla data del 28 aprile 1993 il lavoratore non aveva maturato contributi all’INPS o ad altra forma di previdenza obbligatoria, è necessario compilare la sezione 1;
- se invece alla data del 28 aprile 1993 il lavoratore aveva già maturato contributi all’INPS o ad altra forma di previdenza obbligatoria, occorre compilare la sezione 2.
Una volta compilato, il modello va datato, firmato e consegnato all’azienda. Il modello va consegnato insieme ad una copia del modulo di adesione al fondo di previdenza complementare. Quest’ultimo caso se la scelta fosse di destinare ad un Fondo tutto o parte del TFR.
Modulo scelta destinazione TFR 2: le novità
La scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto è stata innovata alle norme contenute all’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e vale per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006.
Le novità investono, in particolare, la sezione 1 del modulo, vale a dire i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993. Il riquadro, mediante la scelta di due punti, permette:
- di non scegliere che il proprio trattamento di fine rapporto venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile;
- di scegliere che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o in una determinata percentuale in conformità alle previsioni delle fonti istitutive. È possibile quindi indicare la forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data. È chiaro che in caso di destinazione parziale del trattamenti di fine rapporto alla previdenza complementare, la quota residua continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. A tal fine, è necessario anche allegare copia di adesione al fondo di previdenza complementare.
Mancata compilazione del Modulo TFR 2: cosa succede?
Nel caso in cui il lavoratore con compili il modulo, possono realizzarsi due situazioni particolari:
- mancata compilazione entro sei mesi. L’azienda ha l’obbligo di versare tutto il TFR al fondo di previdenza complementare stabilito dal CCNL o, in mancanza, al fondo gestito dall’INPS;
- destinazione del TFR in azienda. La scelta è reversibile, nel senso che in qualsiasi momento si può decidere di versare il TFR ad un fondo. La scelta di versare il TFR ad un fondo è invece irreversibile, nel senso che non si può più decidere di conservare la relativa quota di TFR in azienda.
Modello TFR 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Alleghiamo infine il modello TFR 2 per la scelta della destinazione del Trattamento di Fine rapporto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Modello TFR 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (237,9 KiB, 13.195 hits)