Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato una lettera circolare concernente le modalità operative per l’invio telematico del prospetto informativo dei disabili secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010.
L’invio telematico del prospetto informatico ( vale a dire le informazioni relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonche’ i posti di lavoro e le mansioni disponibili), ha come scopo la creazione del sistema Informativo del Lavoro in forma unitaria e omogenea su tutto il territorio nazionale.
I soggetti che per legge sono tenuti ad avvalersi dei servizi informatici per effettuare l’invio del prospetto informativo dei disabili sono i datori pubblici e privati cha occupano alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori per i quali, sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale.
Pertanto i datori di lavoro che non hanno subito cambiamenti in tal senso nell’anno precedente, non sono tenuti all’invio informatico.
Soggetti abilitati
Precisazioni sono fornite in merito ai cd. soggetti abilitati, vale a dire i soggetti obbligati, nonche’ gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei soggetti obbligati. Essi sono:
- i datori di lavoro pubblici e privati quando effettuano direttamente l’invio del prospetto;
- i consulenti del lavoro abilitati a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti per l’amministrazione del personale;
- gli avvocati, i procuratori legali, commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane, piccole imprese e delle imprese agricole;
- le agenzie per il lavoro e i consorzi o gruppi di imprese.
Per l’adempimento degli obblighi mediante sistemi informatici, tali soggetti devono accreditarsi presso le strutture con le modalità indicate da ciascuna Regione. Le disposizioni sulle modalità di accreditamento saranno rese pubbliche tramite una specifica sezione del portale www.cliclavoro.gov.it
Solo per quest’anno l’invio del prospetto è consentito dal 15 gennaio e fino al 31 gennaio.
Modalità di trasmissione
Previsto dall’art. 4 del decreto: Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti.
I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l’adempimento. Resta fermo l’obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.
Sanzioni
Il ritardo o il mancato invio del prospetto è punito con la sanzione di € 578,43 maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ritardo.