Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con circolare dello scorso 4 luglio 2012 concernente “Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell’art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27″, ha affermato che per tutte le professioni regolamentate, la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.
Con questa circolare dunque, il ministero fa marcia indietro rispetto a quanto stabilito con circolare dello scorso 14 maggio nella quale, affermava chiaramente che la nuova durata del tirocinio non potesse applicarsi anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio, non essendo la norma retroattiva.
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Come ricorderete, l’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012 (decreto “Cresci Italia”), conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.
Con la circolare del 4 luglio, il Ministero torna sull’ applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).
Invero, si legge nella circolare, “né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge. Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.
Proprio in base a tale considerazione, il Ministero ritiene che la norma del “Cresci Italia”sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con alcune precisazioni.
Non ammettere una durata del tirocinio di 18 mesi, per coloro che l’hanno iniziato prima dell’entrata in vigore della legge, comporterebbe una palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.
Inoltre, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.
La circolare inoltre, prende in considerazione le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.
Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.
La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili. Pertanto, a prescindere dalla data di inizio del tirocinio, lo stesso non può avere una durata superiore ai 18 mesi.
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