Il Ministero del Lavoro, con interpello nr. 38 del 5 novembre 2010 ha ammesso la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i docenti già abilitati all’insegnamento, seppur nei limiti di età previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegnamento.
Il quesito è stato posto dall’ANINSEI – Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione il quale, ha osservato che “ i docenti che si sono recentemente abilitati attraverso i percorsi formativi denominati SISS, non hanno acquisito le necessarie competenze professionali in molte materie e che “con l’evoluzione del sistema tale preparazione ha mostrato i suoi limiti, in quanto l’ottica di tutti i sistemi di formazione si è spostata dagli insegnamenti a ciò che gli studenti devono apprendere ed alle modalità di tali apprendimenti.”
Il Ministero dopo aver ricordato che, l’apprendistato professionalizzante, è finalizzato al conseguimento “di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro” e “l’accrescimento delle capacità tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato”; ribadisce che il possesso di eventuali competenze già acquisite dalla persona non è di ostacolo alla attivazione di un percorso di apprendistato, sempre che “nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore”.
Pertanto, continua l’interpello, “è ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante anche in relazione al personale docente già abilitato all’insegnamento, a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione”.
Tale indicazione va letta anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte n. 19834/2010, in cui è stato chiarito che “seppur in linea di principio deve ritenersi vigente un principio generale di compatibilità (…), è pur sempre necessario verificare in concreto, di volta in volta, l’esistenza di una serie di circostanze (il possesso di determinati diplomi di qualifica che implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche, nonché il superamento di specifiche prove di idoneità) che possono consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che chiaramente il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito”.
In tal senso, tenendo conto di alcuni elementi ricordati dai Giudici di legittimità (ad es. “conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche (…) superamento di specifiche prove di idoneità”), occorre dunque “calibrare” il singolo Piano Formativo Individuale al fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contratto di apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non è di ostacolo il possesso di un titolo di studio a condizione che esista un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e finalizzato ad uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane assunto in apprendistato.