Il Ministero del lavoro con circolare n. 5 del 4 marzo, fornisce alcune indicazioni sulle nuove sanzioni previste in caso di lavoro nero e, per violazione della normativa sui riposi giornalieri e settimanali.
Come ricorderete, il decreto “Destinazione Italia” ha modificato gli importi delle sanzioni per lavoro nero e irregolare. L’Art. 14 del suddetto Decreto Legge riguarda infatti le “Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare”.
Questa norma prevede un aumento del 30% delle cd. Maxisanzioni; inoltre sono decuplicate le sanzioni amministrative in materia di riposi giornalieri e settimanali; previste anche maggiorazioni delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale così come previsto dal D. lgs 81/2008.
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La circolare del Ministero del lavoro fa chiarezza in ordine agli importi sanzionatori da comminare in relazione al tempo di consumazione dell’illecito; e questo perchè, in sede di conversione del decreto destinazione Italia (convertito con L. nr. 9/2014 in vigore dallo scorso 22 febbraio), l’art. 14 è stato in parte modificato.
Maxisanzione per lavoro nero
La circolare distingue tra sanzioni applicabili a seconda che la violazione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto Destinazione Italia, ossia prima del 24 dicembre 2013 o meno.
Nel primo caso troverà applicazione ovviamente, la disciplina anteriore al decreto “destinazione Italia” sia per quanto riguarda gli importi sanzionatori che l’ìstituto della diffida.
Per le violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore del D.l. nr. 145/2013 e, fino al giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, L. nr. 9/2014 (cioè dal 24dicembre 2014 al 21 febbraio 2014 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del d.l. nr. 12/2012 (la norma che ha introdotto la maxisanzione per il lavoro nero), aumentata del 30%, nonchè la procedura di diffida contemplata nel d. Lgs. nr 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro).
Per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto destinazione Italia, ossia del 22 febbraio 2014, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dal d. L. nr. 12/2012 (in pratica come sopra) ma, non si applicherà la procedura della diffida.
La circolare chiarisce poi, anche come individuare il momento di consumazione dell’illecito.
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Anche in questo caso, si prevede che le somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale così come previsto dal D. lgs 81/2008, sono aumentate del 30%.
Aumento che è stato mantenuto nella legge di conversione del decreto destinazione Italia. Pertanto, i nuovi importi da versare, troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall’entrata in vigore del d.l. nr. 145/2013, ossia, dal 24 dicembre 2013.
Sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di tempi di lavoro
Diversamente da quanto previsto in origine con il decreto “destinazione Italia”, la legge di conversione ha previsto una duplicazione degli importi sanzionatori legati alle violazioni delle norme in tema di riposi giornalieri e settimanale e, di orari medi settimanali di lavoro.
In sede di conversione, il legislatore ha chiaramente stabilito che tali importi, trovano applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall’entrata in vigore del d. l. nr. 145/2015 ossia dal 24 dicembre 2013.
Tutte le spiegazioni le trovate nella seguente circolare
Circolare Ministero del lavoro nr. 5/2014 (353,7 KiB, 1.074 hits)
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