Il Ministero del lavoro, con nota circolare prot. 25/Segr/0009044, fornisce precisazioni in merito al mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro. Questa nota fa seguito all’interpello dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, nr. 16/2011, riguardante sempre la problematica del mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.
I permessi per Riduzione di Orario di Lavoro costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.
Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.
Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Tali permessi possono essere fruiti singolarmente ( con apposita richiesta indirizzata all’azienda entro un determinato termine di preavviso) o, collettivamente (in tal caso, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Nella nota ministeriale, si evidenza la possibilità di far disciplinare la materia non solo dalle clausole contrattuali di livello nazionale ma anche dalla contrattazione collettiva di tipo aziendale o direttamente dalla contrattazione individuale, ciò al fine di rendere lo strumento maggiormente aderente e conforme alle esigenze dei diversi contesti economico-sociali in cui sono inseriti i lavoratori.
In merito all’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi o del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, si evidenzia che tale obbligazione, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Ossia, che l’adempimento dell’obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.
Proprio in merito a tale ultimo termine, la circolare evidenzia come questo, possa essere stabilito sia dalla contrattazione collettiva sia nazionale che aziendale, che da quella individuale.
Infatti, è possibile addivenire a forme flessibili di godimento dei permessi in questione, nell’ottica del contemperamento tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori, in modo tale che non sia preclusa alla contrattazione collettiva anche aziendale e individuale, la determinazione di un termine più ampio per la fruizione dei ROL, rispetto a quello previsto dal CCNL di rifierimento.
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