Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32/2010, ha risposto ad un quesito della Coldiretti, in merito alla legittimità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio “nell’ambito delle attività connesse svolte dalle imprese agricole con specifico riferimento alla vendita diretta nei farmer’s market (c.d. Mercati di Campagna Amica)”.
Il ministero, dopo aver ricordato che, in ambito agricolo l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio ex art. 70 e segg. del D.Lgs. n.276/2003, è ammesso, per aziende esclusivamente mediante l’utilizzo di specifiche figure di prestatori, ovvero pensionati, casalinghe e studenti (platea ulteriormente estesa ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; ha dato parere favorevole circa l’utilizzo nei farmer’s market del lavoro occasionale di tipo accessorio.
“Per quanto attiene le attività oggetto di prestazione, queste sono circoscritte all’esclusivo ambito delle attività aventi natura stagionale. Tale prerogativa, che rappresenta una specifica peculiarità della generalità delle attività
agricole, deve ritenersi propria tanto dell’attività agricola principale svolta dall’imprenditore, quanto delle relative attività connesse (art. 2135, comma 3, c.c.).
“Anche l’aspetto relativo ai tempi e modi attraverso i quali si esplica l’attività di vendita diretta nell’ambito dei farmer’s market (c.d. Mercati di Campagna Amica) che non si connota certamente per continuità temporale – come potrebbe essere l’attività di vendita esercitata in un normale esercizio commerciale – consente di ricondurre/mantenere nell’alveo dell’occasionalità detta attività.
Proprio per questo e, in considerazione del dettato normativo che individua genericamente le “attività agricole di carattere stagionale” quale ambito di utilizzo dei voucher, si ritiene pertanto corretto ricorrere al lavoro accessorio anche in relazione al sistema dei farmer’s market, laddove detta attività sia connessa a quella principale svolta dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. secondo quanto sopra chiarito”.