Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 40 dello scorso 8 novembre, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne, sulla possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.
Secondo il Ministero, la soluzione può essere trovata già nel testo di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).
Infatti, secondo l’articolo 70, possono tra l’altro essere assunti con contratto di lavoro occasionale accessorio “nell’ambito di qualsiasi settore produttivo” e dunque anche all’interno di scuole materne parificate, tra gli altri soggetti:
- giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;per periodi di vacanza, intendendosi le “vacanze natalizie”, le “vacanze pasquali” e quelle estive;
In tali casi, peraltro, il Legislatore evidenzia espressamente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito di “scuole e le università”.
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’ art. 19, comma. 10, del D.L. n. 185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o un percorso di riqualificazione professionale;
- prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale)
Pertanto, conclude il Ministero,”nell’ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito previsti in via generale dal Legislatore, è dunque possibile l’utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.
Resta fermo, evidentemente, l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore”.