In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto sulla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011, il 25 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno hanno emanato una circolare congiunta, con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze (modalità di presentazione, procedimento istruttorio e procedimento relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale).
La circolare fa riferimento al DPCM del 17 febbraio 2011, che autorizza l’ingresso di una quota massima di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
Sono ammesse le domande relative a:
- lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
- lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Lo stesso provvedimento, nella quota massima di 60mila unità, consente l’ingresso anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Modalità di presentazione domande
Le domande potranno essere presentate solo per via telematica, sul sito del Ministero dell’Interno, www.interno.it. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2011.
Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale
Come detto sopra, l’ingresso anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi.
E’ possibile quindi richiedere il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti, cosi come previsto dall’art.5 comma ter del T.U. sull’immigrazione.
Quindi, lo Sportello Unico immigrazione, competente dovrà acquisire i pareri della Questura e delia Direzione Provinciale del Lavoro.
Le Questure, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici, l’esito della verifica.
Analogamente, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici, l’esito delle verifiche. In caso di accertamento negativo, l’inaccettabilità della domanda.
Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.
Per consultare l’intera circolare, seguite il link