Lo scorso 27 ottobre è stata firmata l’intesa tra il Ministro Maurizio Sacconi, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali per il rilancio dello strumento fondamentale dei contratti di apprendistato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con un contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali.
Nell’intesa, si richiamo sia il precedente accordo interconfederale sull’apprendistato professionalizzante , sia la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2010 sul ruolo delle regione nei contratti di apprendistato. Di seguito il contenuto dell’accordo.
Le parti firmatarie dell’accordo, concordano di:
- dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato confermando il quadro di operatività dell’apprendistato professionalizzante, come disposto dai commi 5 e 5 bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con particolare riferimento alla funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali là dove la Regione non abbia regolamentato la materia;
- di confermare, per le ipotesi di cui al comma 5 ter dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di formazione esclusivamente aziendale, e alla luce della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale, le previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante anche in applicazione di detto comma, che rimangono valide per le Regioni che non hanno già provveduto a definire compiutamente la normativa ai sensi dell’articolo 49, commi 5 e 5 ter, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
Si concorda di avviare un tavolo tripartito per la definizione di:
- una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;
- delle linee guida condivise per la riforma dell’apprendistato professionalizzante secondo la delegacontenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell’ambito del disegno di legge “c.d. collegato lavoro”;
- di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;
- di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l’attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale.
Fonte: www.lavoro.gov.it