Con interpello n. 33 del 11 dicembre la Direzione Generale presso il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interessante quesito posto dall’ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro. Il dubbio riguarda il rilascio del DURC e la corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A* indicata nel D.M. 24 ottobre 2007.
Il D.M. 24 ottobre 2007, all’art. 9, stabilisce che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”.
In sostanza la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.
Ad esempio come indicato nella suddetta Tabella A, che riportiamo in allegato a fondo pagina, nel caso in cui il datore di lavoro o del dirigente responsabile, sia giudicato colpevole del reato di omicidio colposo, così come indicato all’articolo 589, comma 2, c.p., l’azienda non potrà ottenere il DURC valido ne a fini amministrativi ne ai fini degli sgravi contributivi per 24 mesi a partire dalla data della sentenza passata in giudicato.
Così come chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, continua l’interpello, “ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa”.
Esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. Ad esempio i benefici previsti dalla L. 407/90 per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto anche part-time di lavoratori lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
L’interpello precisa inoltre che in presenza di DURC positivo già emesso, lo stesso avrà comunque validità per 120 giorni a norma di legge, quindi l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni.
Interpello n. 33 del Ministero del Lavoro (277,7 KiB, 815 hits)
Allegato A - DECRETO 24 Ottobre 2007 (8,4 KiB, 1.080 hits)
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