Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 26 del27 giugno, ha risposto d un quesito della Confindustria, in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.L.vo n. 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.
In particolare, si chiedeva se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”, ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.
Nell’interpello si richiama la nozione di “lavoro a turno” fornito dall’art. 2 lett. f d.lgv. 66/2003:
qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo’ essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita’ per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane
L’’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (…) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”.
Il Ministero, richiamando precedenti interpelli, precisa che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale. Pertanto, può essere derogato (cfr. risposta ad interpello n. 60/2009 e n. 2186/2005).
Anche la Corte di Giustizia con sentenza n. 84/1996 ha rilevato come la disciplina del riposo settimanale sia finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, rispetto alla quale non appare giustificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la domenica piuttosto che con un altro giorno della settimana.
In effetti, il medesimo art. 9, al comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che:
“il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico – organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche” declinate nella seconda parte della disposizione normativa.
Proprio alla luce di tale normativa, conclude l’interpello, nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica
a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.
Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.