Il Decreto Ministeriale 95442 ha recentemente definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha dato.
Lo scorso 17 maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato notizia della pubblicazione del Decreto Ministeriale 95442 del 15.04.2016. Questo decreto definisce i criteri per la CIGO 2016, ovvero i criteri da seguire per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Decreto Legislativo 148 del 2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act, si attendevano istruzioni in merito alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il 2016.
Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha recentemente fornito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Concessione della CIGO
L’art. 1, comma 1, del DM 95442 evidenzia che dal 01.01.2016 l’Integrazione Salariale Ordinaria è concessa dalla sede INPS territorialmente competente (vedi anche art. 16, comma 1, del D.Lgs 148/2015) per queste causali:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
I successivi commi 2 e 3 mettono in evidenza i concetti di transitorietà/temporaneità e di non imputabilità. Nello specifico:
- la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato si hanno quando è prevedibile per l’impresa la ripresa della normale attività lavorativa;
- la non imputabilità dell’impresa o dei lavoratori per la situazione aziendale è legata alla involontarietà o alla mancanza di imperizia e negligenza delle parti.
Integrazioni delle causali di intervento
Gli articoli da 3 a 9 del DM 95422 integrano le causali individuate sopra dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto e di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 148/2015. Le fattispecie prese in esame sono:
- mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato (art. 3);
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e supplettiva al progetto (art. 4);
- mancanza di materie prime o componenti (art. 5);
- eventi meteo (art. 6);
- sciopero di un reparto o di altra impresa con attività collegata all’impresa richiedente la CIGO (art. 7);
incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8); - guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria (art. 9).
Per un’analisi più approfondita di queste fattispecie, in merito alla presentazione della domanda e alla relazione tecnica correlata, si rimanda al testo completo del decreto riportato in fondo.
Esame delle domande di CIGO
L’art. 2, comma 1, del DM 95442 precisa che, per ottenere la concessione della CIGO, l’impresa deve documentare attraverso una relazione tecnica (resa ai sensi dell’art. 47 del decreto 445/2000 del Presidente della Repubblica) le ragioni che hanno determinato la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa.
L’impresa deve inoltre dimostrare, attraverso elementi oggettivi, che continua ad operare sul mercato. Questi elementi possono essere sostenuti da:
- documenti sulla solidità finanziaria dell’impresa;
- documentazione tecnica sulla temporanea crisi del settore dove opera l’impresa;
- nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto;
- analisi delle ciclicità della crisi ed eventuali periodi di CIGO già concessi;
Nell’esame delle domande di CIGO (art. 1, comma 2, dello stesso decreto) vengono valutate le particolari congiunture negative per l’impresa oppure riguardanti il settore produttivo dove opera. Il riferimento è il periodo in cui è avvenuta la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa, senza tenere conto delle eventuali circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata richiesta la CIGO.
CIGO e Contratto di Solidarietà
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DM 95442 la CIGO può essere concessa per unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di un Contratto di Solidarietà. Ci si deve però riferire a lavoratori distinti, e la richiesta CIGO non deve essere superiore a 3 mesi tranne che per eventi oggettivamente non evitabili.
Per il calcolo della durata massima complessiva della CIGO (art. 4, comma 1, D.Lgs 148/2015), va tenuto presente che, nell’unità produttiva interessata, le giornate in cui coesistono CIGO e Contratto di Solidarietà vengono considerate come intere giornate di CIGO (vedi art. 10, comma 2, dello stesso DM).
Ricordiamo che per una definizione completa del concetto di “unità produttiva” è possibile far riferimento alla Circolare INPS n. 197 del 02.12.2015.
Concessione o rigetto di CIGO e supplemento di istruttoria
L’art. 11, comma 1, del DM 95442 sottolinea che il provvedimento di concessione di CIGO o il suo rigetto, parziale o totale, deve riportare una motivazione adeguata in merito agli elementi documentabili presi in considerazione unitamente alla ripresa prevedibile dell’attività lavorativa.
In caso di supplemento di istruttoria, comma 2 dello stesso articolo di cui sopra, l’INPS può richiedere all’impresa entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ulteriori elementi documentabili. Può inoltre anche decidere di sentire le organizzazioni coinvolte nel processo di informazione e consultazione sindacale regolato dall’art. 14, commi da 1 a 6, del D.Lgs 148/2015.
Decreto Ministeriale 15 aprile n. 95442 (489,2 KiB, 951 hits)
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