Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 30 del 13 luglio 2010, ha affermato il diritto del lavoratore alla fruizione del congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile.
Si fa riferimento al congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, introdotto dall’art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000, nel limite massimo di due anni e rientrante, ex art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, nel congedo “per gravi e documentati motivi familiari”.
Con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001 l’Inps, ha escluso l’attribuzione di tale beneficio, qualora la persona disabile da assistere “presti, a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo”.
Il Ministero, invece, dopo aver premesso che “la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso” afferma la non conformità allo spirito della normativa, il porre a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.
Tale prassi, si legge nell’interpello, “risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992 che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla, così come in contrasto con le finalità di cui alla L. n. 68/1999.
Infatti, l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).
Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa”.
Fonte: www.dplmodena.it