Il Ministero del lavoro con circolare n. 24 del 12 settembre 2011, fornisce importanti chiarimenti sull’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (manovra bis), sui livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.
Detto articolo ha per oggetto esclusivo, i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, ossia di quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro.
Tirocini esclusi dalla disciplina del D.L. 183/2011
Si specifica che, non rientrano nel campo di applicazione del decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolto principalmente da disoccupati, lavoratori in mobilità o inoccupati.
Sono anche esclusi i tirocini svolti a favore di disabili invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’art 11 co 2 L. 68/99.
Sono altresì esclusi i tirocini curriculari, vale a dire, i tirocini formativi e di orientamento inclusi nel piano di studi delle università e degli istituti scolastici, oppure altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità, più che essere di inserimento lavorativo,sia quello di affinare il processo di apprendimento e formazione.
Nella circolare si precisa inoltre che i tirocini formativi e di orientamento, non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzanti e dottorandi a condizione però, che vengano promossi dalle scuole e dalle università e svolti all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi, anche se, non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.
Tirocini iniziati prima del decreto legge
I tirocini già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge, continueranno ad essere regolati dalla precedente normativa, L. 196/97, fino alla loro conclusione. Per eventuali proroghe di un tirocinio già attivato si applica invece la nuova legge.
Controlli ispettivi
Al fine di prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile dovrà verificare l’effettiva tipologia del tirocinio (se di formazione e orientamento o se di reinserimento) e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.