Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, l’INPS ha comunicato, relativamente all’anno 2022 i valori del:
- minimale di retribuzione giornaliera;
- massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.
Per quest’anno, in particolare, il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 525,38 euro mensili. Mentre il minimale di retribuzione giornaliera, ossia il 9,5% del predetto trattamento minimo, è pari a 49,91 euro. Medesimo minimale si applica alla retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo.
Minimali retributivi INPS
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale.
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2021, è pari a 49,91 euro.
Retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, si deve fare riferimento all’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981. Tale decreto ha fissato i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima.
Al riguardo, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2022, a 27,73 euro.
Pesca
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3 del citato decreto legge, pari per l’anno 2022, a 27,73 euro.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, per l’anno 2022, detta retribuzione convenzionale è fissata in 693 euro mensili (27,73 x 25 giorni).
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2021, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a 27,73 euro. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a 49,91 euro.
Part-time
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni in L. n. 389/1989. In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
- 49,91 euro x 6 /40 = 7,49 euro.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
- 49,91 euro x 5 /36 = 6,93 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
È prevista, inoltre, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2022 in 48.279 euro, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.023,00 euro.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, per l’anno 2022, a 105.013,54 euro.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di 525,38 euro per l’anno 2022, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 210,15 euro.
Prestazioni di maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari, per l’anno 2022, a 2.183,77 euro.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
Sportivi professionisti
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l’anno 2022, a 105.014,00 euro, il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è dovuto nella misura del 3,1% sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 103.055,00 euro e fino all’importo annuo di 765.552,00 euro.