Il 9 novembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 30 in tema Ammortizzatori sociali a seguito del D.Lgs. n. 148/2015, che fornisce ulteriori precisazioni in materia di CIGS.
La circolare viene emanata ad integrazione della circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015 e fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti operativi sulle nuove norme in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
In particolare la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a fornire ulteriori precisazioni in materia di CIGS in merito al campo di applicazione dell’istituto, alla causale d’intervento della crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività e in merito alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.
Relativamente al “Campo di Applicazione”, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli, il concetto di trasformazione infatti include anche il concetto di manipolazione.
Relativamente alla “Crisi aziendale. Causale d’intervento” nella parte sulla fattispecie della crisi per cessazione di attività, si precisa che con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al D. lgs. 148/2015, del trattamento di CIGS per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un nuovo trattamento di CIGS, per qualunque causale.
In riferimento alle “Modalità di presentazione dell’istanza” per le istanze di proroga di CIGS presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, si applicherà la previgente normativa.
Min. Lavoro - Circolare 30-2015 (98,6 KiB, 1.166 hits)