In data 26 ottobre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare interpretativa dell’art. 26, co. 12 del recente D.Lgs. n. 150/2015 sui progetti di attività e lavori socialmente utili.
La circolare contiene l’interpretazione del Ministero del Lavoro del contenuto dell’art. 26, co.12 del D. Lgs. n. 150/2015 in attuazione del Jobs Act, secondo cui “gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In particolare, il Ministero chiarisce quali siano i progetti di attività in corso al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola), affinché, per gli stessi, possano continuare ad essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del d. lgs. 468/1997.
Circolare art. 26 d. lgs. 150/2015
L’articolo 26, comma 12, prevede che “gli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sdi applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Emerge, pertanto, l’esigenza di chiarire quali siano i progetti in attività in corso al 24/09/2015, affinchè, agli stessi, possano continuare ad essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del d. lgs. 468/1997.
A tal proposito, si ritiene che i progetti di attività in parola siano quelli per cui all’atto di approvazione del progetto di utilizzo di lavoratori socialmente utili abbia una data antecedente al 24/09/2015.
Una diversa interpretazione della norma potrebbe dar luogo ad un blocco delle attività già progettate e pianificate a livello territoriale e di rilevante interesse per l’intera collettività locale.
Infine, si rappresenta che laddove l’atto di approvazione d progetto (sempre antecedente al 24/09/2015) contenga, ab origine, la possibilità di prorogare l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili nell’ambito del medesimo progetto, tale proroga sarà ammissibile, nei limiti temporali previsti dal suddetto atto.
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