Stop al versamento del ticket licenziamento e delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. L’esonero opera esclusivamente in favore delle imprese che siano destinatarie della proroga di CIGS negli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’art. 44 del c.d. Decreto Genova (D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018).
La novità, contenuta all’art. 43-bis del menzionato decreto legge, è stata oggetto di approfondimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 19/2018.
Aziende in crisi: ammessa la proroga alla CIGS
L’art. 44 del c.d. Decreto Genova (D.L. n. 109/2018) ha introdotto importanti novità in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi. In particolare, con l’introduzione del predetto articolato il Legislatore ha inteso garantire la possibilità del ricorso all’intervento di CIGS per quei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva alla presenza di determinate condizioni.
Infatti, a decorrere dal 29 settembre 2018, che corrisponde all’entrata in vigore del menzionato Decreto Legge, e per il biennio 2019-2020, le imprese possono accedere all’intervento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale fino ad un massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
Sono inclusi nella proroga anche le imprese in procedura concorsuale:
- che abbiano cessato la propria attività produttiva;
- e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori;
- o la stiano cessando.
Esonero dal pagamento del ticket licenziamento
Come anticipato in premessa, la normativa in commento esonera le imprese in fallimento o in amministrazione straordinaria dal pagamento del ticket licenziamento. Si tratta del contributo obbligatorio introdotto dalla Legge Fornero, in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità.
L’esonero spetta per due anni (2010-2021), dietro richiesta di autorizzazione da fare all’INPS. Sono coinvolte le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano fruito della CIGS per crisi aziendali negli anni 2019-2020.
Esonero dal pagamento delle quote di TFR
Oltre all’esonero dal pagamento del ticket NASpI, le aziende in amministrazione straordinaria o sottoposte a procedura fallimentare, possono evitare di versare anche le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro autorizzata.
Anche in tal caso, l’esonero opera per il biennio 2020-2021, sempre dietro autorizzazione dell’INPS rilasciata a domanda.
Si ricorda, a tal proposito, che:
- le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIG sono a carico del datore di lavoro;
- mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza.
Circolare Ministero del Lavoro n. 19-2018
Alleghiamo la circolare ministeriale per la completa lettura.
Circolare Min. Lavoro 19-2018 (286,1 KiB, 760 hits)