Il Decreto Ministeriale 95075 definisce i criteri di accesso per un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha dato.
Nel numero 120 della Gazzetta Ufficiale del 24 maggio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 95075 del 25.03.2016. Esso definisce i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria se, come esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa termine l’attività produttiva e propone prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda con conseguente riassorbimento del personale.
Ricordiamo che il Decreto Legislativo di riferimento per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è il 148 del 2015, artt. da 19 a 25. Si tratta del riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act.
Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha fornito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Decreto 95075 valido non solo per il 2016 ma fino al 2018.
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Proroga della CIGS 2016 – 2018
L’art. 1 del DM 95075, richiamando l’art. 21, comma 4, del D.Lgs 148/2015 e in merito alla durata della CIGS 2016 – 2018 derogando l’art. 4, comma 1, e l’art. 22, comma 2, dello stesso decreto, stabilisce che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere così prorogato:
- 12 mesi per le cessazioni di attività nel 2016;
- 9 mesi per le cessazioni di attività nel 2017;
- 6 mesi per le cessazioni di attività nel 2018;
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 95075 il limite di spesa con cui l’INPS può autorizzare le proroghe degli interventi di CIGS è fissato a 50 milioni di euro per oggi anno.
Criteri di autorizzazione della proroga
Per ottenere la proroga dell’intervento di CIGS devono essere rispettate le condizioni di cui all’art. 2 del DM 95075. E sono:
- autorizzazione dell’integrazione salariale straordinaria su presentazione di un programma di crisi aziendale (art. 21, comma 3, D.Lgs 148/2015) e, per l’aggravarsi delle difficoltà e l’impossibilità di concludere il piano di risanamento previsto, l’impresa termini l’attività produttiva evidenziando contestualmente concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
- stipula di un accordo specifico presso il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- presentazione di un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- presentazione di un piano per il riassorbimento occupazionale in capo all’acquirente dell’azienda garantito da quanto previsto tra le parti dall’art. 47 della Legge 428/1990 (procedura per il trasferimento d’azienda).
Presentazione della domanda di proroga
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 95075, l’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma di crisi aziendale, l’accordo governativo con i Ministeri di cui sopra. L’impresa dovrà quindi dimostrare, attraverso idonea documentazione, le prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda al fine di continuare l’attività.
In sede di accordo è previsto che:
- il Ministero dello Sviluppo Economico può confermare l’esistenza di prospettive di rapida cessione indicando le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere comprese quelle dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al riassorbimento del personale sospeso;
- prima dell’accordo governativo di cui sopra (vedi art. 2 comma 1, DM 95075) deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di CIGS;
- deve essere indicato l’onere finanziario, preventivamente verificato, necessario a coprire l’intervento di integrazione salariale straordinaria;
- il Ministero dello Sviluppo Economico assicura un monitoraggio costante sul buon esito della cessione aziendale.
Dopo la stipula dell’accordo governativo, il comma 6 dell’art. 3 del DM 95075 prevede che l’impresa presenti domanda di integrazione salariale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A questa istanza, come da condizioni previste dall’art. 2 dello stesso DM, va allegato:
- il piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- il piano per il riassorbimento occupazionale previsto dalla procedura per il trasferimento d’azienda.
Allo scopo di garantire la continuità aziendale e la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nella cessione, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo di cui sopra, a queste domande di autorizzazione al trattamento di CIGS non si applica il procedimento previsto dall’art. 25 del D.Lgs 148/2015.
Decreto interministeriale 25 marzo 2016 (2,6 MiB, 1.341 hits)
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