Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, è stato pubblicato il Decreto 10 ottobre 2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente una importante modalità operativa per i contratti a termine.
La cosiddetta “proroga di fatto”, è una sorta di prolungamento del termine originariamente fissato nel contratto di lavoro stipulato tra datore e lavoratore. Questa proroga è stata rivista con la legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro:
- – Nei contratti fino a 6 mesi il rapporto può durare 30 giorni dopo la naturale scadenza (mentre prima erano 20 giorni);
- – Nei contratti oltre i 6 mesi il rapporto può durare fino a 50 giorni dopo la naturale scadenza (prima erano 30 giorni).
Con questo Decreto il Ministero del Lavoro ha stabilito la regola di comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera f) della legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo cui occorreva fissare le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.
Dal 25 novembre 2012 quindi la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, andrà quindi comunicata telematicamente al centro per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie (COL).
Fonte: Gazzetta Ufficiale