Lo scorso 24 febbraio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto 30 dicembre 2021 numero 228 “recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, detto anche “Milleproroghe”.
L’ok di Palazzo Madama (Atto Senato numero 2536) arriva dopo l’approvazione del testo da parte della Camera dei Deputati, avvenuta il 22 febbraio.
Tra le novità non mancano quelle in tema di fisco, lavoro, bonus psicologo, bonus cuochi professionisti e tetto all’uso del contante.
A seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 e dell’entrata in vigore dal 1° marzo analizziamo le principali modifiche inserite in sede di conversione in Legge 25 febbraio 2022 numero 15 del Decreto “Milleproroghe”.
Milleproroghe 2022, le novità fiscali della conversione in legge
Di seguito una panoramica delle novità fiscali previste dalla conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022.
Sanatoria Certificazioni Uniche 2015 – 2017
In sede di conversione in legge, all’articolo 3 del Decreto numero 228 è inserito il comma 5-bis il quale prevede nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, relative a somme e valori erogati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2017, la non applicazione delle misure di cui all’articolo 4 comma 6-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 numero 322, qualora l’invio dei modelli corretti avvenga entro il 31 dicembre del secondo anno successivo il termine indicato al primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (corrispondente al 16 marzo dell’anno successivo quello in cui le medesime somme e valori sono stati corrisposti), nello specifico:
- Per l’anno 2015, entro il 31 dicembre 2018;
- 2016, entro il 31 dicembre 2019;
- 2017, entro il 31 dicembre 2020.
Si ricorda che la sanzione prevista dall’articolo 4 comma 6-quinquies (oggetto della sanatoria), applicata per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, è compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 50 mila euro per sostituto d’imposta.
Sanatoria IRAP
Inserito l’articolo 20-bis con cui si proroga dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il pagamento (senza sanzioni né interessi) dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), in caso di errata applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 24 comma 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020 numero 34, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni concernenti la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”.
Conversione in Legge del Milleproroghe 2022: bonus e agevolazioni
Di seguito una panoramica delle novità su bonus e agevolazioni previste dalla conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022.
Bonus psicologo
Il nuovo articolo 1-quater del Decreto Legge numero 228 prevede (comma 1) al fine di potenziare nell’anno corrente i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età (e di migliorarne la sicurezza e la qualità anche in considerazione dell’emergenza COVID-19), che le Regioni e le Province autonome adottino entro il 31 maggio 2022 un programma di interventi per l’assistenza socio-sanitaria a beneficio delle persone con disturbi mentali o correlati allo stress.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è autorizzata una spesa complessiva di 10 milioni di euro per il 2022 (comma 2).
Lo stesso articolo 1-quater (comma 3) in considerazione “dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza epidemica e della conseguente crisi socio-economica”, dispone che le Regioni e le Province autonome eroghino un contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il sussidio:
- Spetterà per un importo massimo di 600 euro, parametrato in base all’ISEE;
- Potrà essere richiesto secondo le modalità e sulle base dei requisiti da definirsi con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni;
- Sarà finanziato nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Saranno comunque esclusi dalla misura coloro che possiedono un ISEE superiore a 50 mila euro.
Credito d’imposta cuochi professionisti (bonus chef)
Proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 per l’utilizzo del credito d’imposta per i cuochi professionisti o Bonus chef, introdotto dalla Manovra 2021.
La misura, di cui peraltro si attende il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, consta in un credito d’imposta sino ad un massimo di 6 mila euro, nel rispetto del limite di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Destinatari del contributo i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti che come autonomi in possesso di partita IVA, nel limite del 40% del costo sostenuto per le spese di:
- Acquisto di beni strumentali durevoli;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, registrate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2021).
Nello specifico sono ammissibili al contributo le spese per:
- Acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- Acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Milleproroghe 2022, le novità in materia di lavoro della conversione in legge
Di seguito una panoramica delle novità in materia di lavoro previste dalla conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022.
Mobilità in deroga
L’articolo 9 comma 8-bis dedica 2 milioni di euro di risorse pubbliche per l’anno 2022 a copertura della non applicazione del meccanismo di riduzione (nei casi di terza e quarta proroga) della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021 – 31 dicembre 2021.
Le risorse in parola si aggiungono ai 500 milioni di euro previsti per l’anno 2021.
Transizione occupazionale del personale impiegato nel trasporto aereo
Con l’obiettivo di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo, il nuovo articolo 9 comma 8-ter prevede la creazione presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per gli anni 2022 – 2023 – 2024, di un “apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l’erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali” necessarie per:
- Mantenere in corso di validità le licenze e le certificazioni;
- Garantire la riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione.
Previo accordo governativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del MISE e delle regioni interessate) con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL del trasporto aereo maggiormente rappresentative del settore, il bacino sarà destinato ai lavoratori collocati in NASpI “a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo” (articolo 9 comma 8-quater).
Contratti a termine siglati da società in house
Inserito il comma 6-ter all’articolo 1 con cui si prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati da società in house qualificate (di cui all’articolo 10 comma 1 del D.L. numero 77/2021) per lo svolgimento delle attività di supporto, non soggiacciono ai limiti ordinariamente previsti per i rapporti a termine agli articoli 19, 21 e 23 del D.Lgs. numero 81/2015.
I contratti in parola:
- Possono essere “stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026”;
- Indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa (il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile).
Le novità della conversione Milleproroghe 2022: altre misure
Di seguito una panoramica delle altre misure previste dalla conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022.
Limite all’utilizzo del contante
All’articolo 3 comma 6-septies il limite all’utilizzo del contante fissato a 2 mila euro è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Pertanto, la riduzione del tetto a 1.000 euro scatterà dal 1° gennaio 2023 anziché dal 1° gennaio 2022.
Esami di abilitazione professionale
La scadenza dello svolgimento in forma semplificata degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di:
- odontoiatra,
- farmacista,
- veterinario,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile (oltre alle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale)
è prorogata dal 31 marzo al 31 dicembre 2022.
Inoltre per le professioni sopra citate è altresì prorogata sino a fine anno la possibilità di svolgere:
- le attività pratiche
- o di tirocinio con modalità diverse da quelle ordinarie, ivi compreso il collegamento a distanza.
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