Con nota n.16920 (prot. n. 37/0016920/MA007.A001) dello scorso 9 ottobre il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicabilità della maxisanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d’acconto.
La normativa vigente prevede che l’applicazione della c.d. maxisanzione deve avvenire “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato” a meno che “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
Quindi la normativa prevede che la maxisazione venga irrogata nel caso di prestazioni di natura subordinata poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
In riferimento al lavoro autonomo occasionale, la circolare n. 38/2010 di questa Direzione Generale ha così precisato: “il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto…”. Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all’accertamento.
Documentazione Utile
La circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di “valida documentazione fiscale” laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.
Per “valida documentazione fiscale” idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione si intende la documentazione fiscale obbligatoria (versamento dille ritenute d’acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Quindi anche in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro di tipo subordinato da parte del personale ispettivo, non potrà essere applicata la maxisanzione per lavoro nero, nel caso sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria.