Qual è la data di decorrenza dell’interdizione anticipata quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni? In tali casi, la data coincide con quella dell’istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro? Cosa succede nel caso in cui la lavoratrice madre non fruisce dell’astensione obbligatoria nei giorni antecedenti la data presunta del parto, se decide di fruire del congedo di maternità obbligatorio post partum?
A questi interrogativi ha dato risposta l’INL con la Nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, fornendo utili chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità anticipata per lavoro a rischio e maternità obbligatoria post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
Ecco i dettagli.
Interdizione anticipata: decorrenza dalla data di adozione del provvedimento
Innanzitutto, l’INL ricorda che l’art. 18, co. 7 e 8, del Dpr. n. 1026/1976 individua nel provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro. Ne deriva che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.
Trattasi del resto di una indicazione già formalizzata in più occasioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La disciplina, difatti, contempla una sola ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro ed è quella prevista dall’art. 18 del Dpr. n. 1026/1976 secondo il quale:
“ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l’Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (…), produca una dichiarazione di quest’ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”.
Post partum: l’astensione obbligatoria si aggiunge al periodo di congedo
Altro importante chiarimento riguarda il caso in cui la lavoratrice madre non fruisce dell’astensione obbligatoria nei giorni antecedenti la data presunta del parto, aggiungendo tale periodo al congedo post partum. Questa ipotesi riguarda il caso delle lavoratrici che, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, decidono, sulla base della flessibilità del congedo di maternità, di fruire dei 5 mesi di maternità obbligatoria a partire dalla data del parto.
In tal caso, il principio contenuto nell’art. 16, co. 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto. Pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.
Del resto, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista:
- l’indicazione della data presunta del parto;
- l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.
Maternità obbligatoria post partum e interdizione anticipata: nota INL numero 1550 del 13 ottobre 2021
Di seguito il testo della nota giuridica INL numero 1550 del 13 ottobre 2021 con i chiarimenti sulla maternità obbligatoria post partum e l’interdizione anticipata.
INL - nota numero 1550 del 13 ottobre 2021 (324,0 KiB, 969 hits)
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email