Con Interpello numero 4/2018 del 29 maggio il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla maternità per libere professioniste. Il quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiede la corretta interpretazione della disciplina sull’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste (art. 70 del d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni).
In particolare il quesito riguarda la questione relativa al calcolo del reddito della libera professionista da considerare per la determinazione dell’indennità di maternità che spetterebbe alla stessa lavoratrice; questo in relazione all’ipotesi in cui la libera professionista rientri in Italia
dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
L’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001 s.m.i. stabilisce che l’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste è pari:
all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro
autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
Calcolo indennità di maternità per libere professioniste
Con questo quesito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede se con la locuzione “reddito professionale” si debba ricomprendere tutto il reddito professionale percepito dalla libera professionista; oppure, relativamente al caso della lavoratrice rientrante dall’estero, si dovrà fare riferimento ad una percentuale diversa in base alla legge n. 238/2010 e all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015. Le norme riguardano gli incentivi fiscali, che comportano una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui possono usufruire lavoratori dipendenti ed autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.
L’incentivo fiscale previsto dall’art. 3 L. 238/2010 prevede che il lavoratore dipendente o autonomo, dovrà dichiarare, come base imponibile ai fini IRPEF, soltanto il 20% del reddito percepito nel periodo di riferimento (circolare n. 14/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate). Pertanto la misura dell’indennità di maternità risulterebbe assai ridotta prendendo come base di calcolo il suddetto importo incentivato.
Calcolo della maternità per le lavoratrici rientranti dall’estero e che usufruiscono di incentivi fiscali
Per il Ministero del Lavoro, nel caso specifico, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità della lavoratrice, è proprio quello incentivato, ovvero il 20% del reddito percepito nel periodo di lavoro all’estero. Questo perchè è questo il reddito che andrà dichiarato dalla lavoratrice al proprio Ente previdenziale e che costituisce quindi la base di calcolo per l’indennità di maternità, da indicarsi nell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi. Sullo stesso reddito peraltro sono calcolati anche i contributi soggettivi previdenziali dovuti alla Cassa di appartenenza della lavoratrice libera professionista.
L’articolo 70, comma 2, del Testo Unico maternità/paternità stabilisce che vi è un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito
previdenziale.Il reddito professionale su cui commisurare l’indennità di maternità della libera professionista infatti coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali. Su questa base si calcola anche il contributo soggettivo previdenziale dovuto alla Cassa.
In conclusione la commissione interpelli del Ministero del Lavoro conferma che il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità per libere professioniste, è quello determinato in misura ridotta; calcolato cioè sulla base degli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori dopo una permanenza all’estero.
Interpello numero 4/2018 del 29 maggio 2018
Alleghiamo qui di seguito l’interpello in oggetto per una completa lettura del documento.
Interpello numero 4/2018 del 29 maggio 2018 (208,7 KiB, 463 hits)
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