Con la Circolare n. 66 del 20 aprile 2018, l’INPS chiarisce alcuni aspetti relativi alla indennità di maternità per adozione o affidamento anche per la gestione separata INPS. L’Istituto ha recepito i contenuti del D.M. 24 febbraio 2016, che ha modificato alcuni aspetti dell’art. 2 del D.M. 4 aprile 2002 per quanto concerne l’indennità di maternità e paternità dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, in caso di adozione e affidamento preadottivo nazionale e internazionale.
Nel dettaglio, a decorrere dal 20 aprile 2016:
- per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, è possibile chiedere l’indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
- per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, è possibile far valere la decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Maternità per adozione o affidamento preadottivo nazionale
Il D.M. 4 aprile 2002 dà diritto alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, la possibilità di poter godere dell’indennità di maternità per i cinque mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale.
La novità sta nel fatto che il D.M. 24 febbraio 2016 ha eliminato la soglia massima dei sei anni di età entro la quale era ammesso l’adozione o affidamento preadottivo. Ne consegue che per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età.
Maternità per adozione o affidamento preadottivo internazionale
Per quanto concerne i casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità di maternità è pari a cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento. Fino alla data 19 aprile 2016, l’indennità spettava dall’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Ora, invece, il periodo indennizzabile decorre dall’ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore.
Come verificare la data di ingresso in Italia?
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, la data di ingresso del minore in Italia risulta dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È possibile fruire di tale indennizzo anche parzialmente per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore. I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della menzionata certificazione.
Indennità di paternità per adozione o affidamento preadottivo
Le novità introdotte dal D.M. 24 febbraio 2016 trovano applicazione anche nei confronti dei padri lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. Questi ultimi, in particolare, hanno diritto all’indennità di paternità soltanto in caso di mancata fruizione dei periodi indennizzabili da parte delle lavoratrici madri e per le seguenti circostanze:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).
Circolare INPS numero 66 del 20-04-2018
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