L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 3216 del 24 settembre 2021 con il quale fornisce importanti chiarimenti in merito alla gestione delle domande di:
- indennità di maternità/paternità e di congedo parentale,
- indennità di malattia e degenza ospedaliera.
in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto e interessati dal cosiddetto “anno bianco”; ovvero da parte di coloro che usufruiscono dell’esonero contributivo parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
Esonero contributivo 2021 autonomi e professionisti
L’ultima Legge di Bilancio ha istituito per il 2021, il cosiddetto Anno Bianco; ovvero un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, quale aiuto per fronteggiare i danni dell’emergenza economica da COVID-19.
In particolare il Fondo serve a finanziare l’esonero parziale (fino a 3000 euro) dal pagamento dei contributi (esclusi i premi INAIL) dovuti dai autonomi e professionisti che:
- abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
- e abbiano subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
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Indennità di maternità/paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi
In assenza del regolare versamento dei contributi dovuti:
- nel periodo indennizzabile di maternità/paternità
- o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale,
le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente.
Tuttavia può capitare che il richiedente le suddette prestazioni si trovi nelle condizioni per fruire dell’esonero parziale ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo; in tal caso, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero.
La/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.
Successivamente alla liquidazione dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale, in caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.
Indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata
L’esonero contributivo spetta anche agli iscritti alla Gestione separata che dichiarano redditi da lavoro autonomo (professionisti senza cassa). Sono invece esclusi dall’esonero i soggetti iscritti alla Gestione Separata per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
Il diritto alle suddette tutele è condizionato alla sussistenza in capo all’interessato, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
Inoltre anche questa categoria può richiedere l’esonero parziale. Quindi anche nel caso in cui la/il richiedente le prestazioni
- si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale
- e abbia già presentato domanda di esonero contributivo in attesa della conclusione della relativa istruttoria,
le Strutture territoriali possono procedere alla liquidazione delle relative indennità; salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio.
Anche in questo caso la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali dovranno monitorare gli esiti dei controlli. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà indebitamente corrisposta e quindi dovrà essere recuperata.
Messaggio INPS numero 3216 del 24-09-2021
Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 3216 del 24-09-2021 (84,7 KiB, 211 hits)
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