Addio ai modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (modelli “PL1” e “350/P”). In adesione al processo di digitalizzazione della gestione documentale e di semplificazione delle procedure nella P.A., l’INPS ha reso operativo il nuovo servizio denominato “Ultimo Miglio TFS”. L’applicativo, già operativo per tutti coloro che sono abilitati all’applicativo “Nuova PassWeb”, è valido previa richiesta di compilazione del modulo “RA012”.
A darne notizia è l’INPS, con il Messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019, specificando che la telematizzazione riguarda:
- sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all’elaborazione del TFS che avviene tramite l’”ultimo miglio TFS”;
- sia attraverso l’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”.
Servizio telematico “Ultimo Miglio TFS”: a cosa serve?
Sul piano pratico, con il nuovo sistema:
- i dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del TFS vengono acquisiti da “Posizione assicurativa” e da “Ultimo Miglio TFS”;
- i dati diversi da quelli menzionati, invece, sono inviati dal datore di lavoro attraverso la “Comunicazione di cessazione TFS”.
Si ricorda che in “Ultimo Miglio TFS” i dati retributivi utili alla prestazione vanno inseriti:
- privi della tredicesima mensilità, se si tratta di un iscritto alla Cassa ex Enpas;
- comprensivi di tredicesima mensilità, se si tratta di iscritti alla Cassa ex Inadel.
Leggi anche: TFR e TFS dipendenti pubblici: prospetto di liquidazione sul sito INPS
Liquidazione del TFS: passaggio al canale telematico
La compilazione di “Ultimo Miglio TFS” è propedeutica alla compilazione ed all’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”. Si precisa, inoltre, che l’utilizzo del nuovo applicativo costituisce la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS. Tale modalità dovrà sostituire da subito lo strumento cartaceo.
Nello specifico, infatti, non verranno più autorizzate le richieste di sblocco della posizione assicurativa finalizzate a consentire l’intervento dell’operatore di Sede sui periodi successivi al 30 settembre 2012, qualora l’anomalia prodotta impedisca la liquidazione della prestazione di fine servizio.
TFR con montante TFS: casi particolari
Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario segnalare il motivo dell’invio mediante la selezione del check “Montante per TFR”. In particolare, possono concretamente verificarsi i seguenti casi:
- dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime TFR e poi risolve quest’ultimo rapporto contestualmente o successivamente all’aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime TFS;
- dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo ad un fondo di previdenza complementare.
Primo caso
Nel primo caso, al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Al momento della definitiva cessazione dal servizio il datore di lavoro dovrà inserire in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo a tempo indeterminato fino al giorno immediatamente precedente l’inizio della aspettativa non retribuita.
Secondo caso
Anche nel secondo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Tempestivamente, rispetto alla data di adesione al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà inserire in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo decorrente dalla data di iscrizione al Fondo ex Enpas/ex Inadel fino alla data di adesione alla previdenza complementare. Ciò in conseguenza del fatto che tale data coincide con l’ultimo giorno in regime di TFS.
Infine, per i dipendenti statali è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione dell’indennità di buonuscita. Per esigenze di omogeneità, anche nel caso dei dipendenti degli enti iscritti al Fondo ex Inadel, costituisce buona prassi inviare in allegato alla comunicazione di cessazione gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la P.A., con riguardo almeno alla prima assunzione in ruolo ed alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo.
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