Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo e la Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle nuove “Linee guida in materia di tirocini”.
L’emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia. I principi generali dell’accordo sono i seguenti:
- tutti i tirocinanti devono percepire un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro;
- il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, finalizzato all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.
Tipologie di tirocini formativi
Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:
- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. Non potranno durare più di sei mesi
- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre I tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.
Durata tirocini formativi
La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito.
Le linee guida sui tirocini non si applicano ai:
- tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione
- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche
- transnazionali realizzati nell’ambito di specifici programmi europei (LLP)
- per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.
Sospensione del tirocinio
Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per:
- maternità;
- malattia lunga (inteso come periodo pari o superiore ad un terzo del tirocinio).
Il periodo di sospensione non si computa al fine della durata complessiva del tirocinio secondo.Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante (es. azienda), mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.
Soggetti promotori
Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio. Possono promuovere tirocini, anche in forma associata:
- servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- scuole statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m. i.
Il soggetto promotore dovrà provvedere al pagamento delle assicurazioni contro gli infortuni e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile.
Soggetti ospitanti
Possono ospitare un tirocinio formativo tutti gli enti pubblici e privati.
Numero massimo di tirocini attivabili dal soggetto ospitante
Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è proporzionato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto, è possibile istaurar:
- 1 tirocinio: nelle unità operative con massimo 5 dipendenti;
- 2 tirocini: nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti;
- 10% tirocinanti: nelle aziende con più di 20 dipendenti.
Sono esclusi da questi limiti i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.
Divieti
Sono posti una serie di divieti per evitare che il tirocinio sia utilizzato come rapporto di lavoro a costo zero.
- Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda che si trova in malattia, maternità o ferie;
- i tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratto a termine che, generalmente, vengono assunti durante i picchi di attività dell’azienda;
- il tirocinante non può essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo;
- il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- i tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale del soggetto ospitante;
- il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
- il soggetto ospitante non deve avere in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa
Indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’articolo l, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, l’importo non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Attivazione tirocinio e progetto formativo
Per attivare un tirocinio formativo vi deve essere una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
I tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego almeno il giorno antecedente all’inizio del tirocinio. L’eventuale ritardo o omissione della comunicazione obbligatoria porta all’applicazione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore, in capo all’azienda ospitante.
Il progetto formativo è un progetto realizzato sui contenuti del tirocinio e accompagna il tirocinante e il tutor per tutta la durata del tirocinio. Deve essere predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio e va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante; soggetto promotore; soggetto ospitante.
Sono previsti due tutor: il TUTOR O REFERENTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVO e il TUTOR TECNICO
Il primo è designato dal soggetto promotore, il secondo è scelto dall’azienda ospitante tra i soggetti con adeguata esperienza e competenza professionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor tecnico può accompagnare fino a un massimo di 3 tirocinanti.
Attestazione dell’attività
Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un’attestazione dei risultati con, eventualmente, le competenze acquisite.
L’esperienza effettuata potrà essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”qualora la partecipazione del tirocinante abbia avuto una durata pari almeno al 70% della previsione indicata nel progetto formativo.
Disciplina sanzionatoria
Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e quindi alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Se, invece, il datore di lavoro non provvede al pagamento dell’indennità di partecipazione, il tirocinio è comunque valido e verrà applicata solo una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00.
Linee guida sui tirocini formativi per l’anno 2013
Alleghiamo infine le linee guida sui tirocini formativi per l’anno 2013.
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