Qual è la corretta procedura di conciliazione per i licenziamenti individuali per GMO, previsti dall’art. 7 della L. n. 604/1966, al termine dei periodi di sospensione dovuti all’emergenza epidemiologica in atto? A tal proposito, utili chiarimenti sono stati forniti dall’INL con la Nota n. 5186 del 16 luglio 2021, specificando che bisogna inviare una specifica domanda con il nuovo modello (“Modulo INL 20/bis”). Questo perché sono presenti ulteriori informazioni che le parti dovranno fornire alla Commissione di conciliazione, al fine di verificare la possibilità di ricorrere alla procedura conciliativa.
Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, i datori di lavoro interessati dovranno reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello.
Licenziamento per GMO: il divieto
Durante la pandemia da Covid-19, per evitare di gravare ulteriormente sull’economia degli italiani, il Governo ha optato per il divieto di licenziamento. In particolare, l’art. 8, co. 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per le aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di CIGS il blocco dei licenziamenti:
- collettivi;
- individuali per GMO;
fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Inoltre, relativamente alle imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla CIGD, nonché a quelle destinatarie della CISOA ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per GMO, inibendo altresì le procedure in corso.
Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio. Tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.
Licenziamento per GMO, nuove regole dal 1° luglio 2021
Nel corso del tempo, il blocco è stato più volte prorogato dal Governo, fino ad arrivare al 1° luglio 2021. Da questa data, infatti, il blocco è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (riferibile sostanzialmente ad industria e manifatturiero).
Gli ulteriori interventi normativi, dunque, hanno esteso il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:
- per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021;
- per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.
Licenziamento per GMO, la conciliazione
Per quanto riguarda le procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza specifico (“Modulo INL 20/bis”).
Nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici dell’INL avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione.