Il Ministero del lavoro, ha emanato il decreto 20 settembre 2011, che consente a scuole e università l’ingresso attivo nei servizi per il lavoro, quali soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro.
Come già anticipato dalla circolare congiunta dei Ministri Sacconi e Gelmini del 4 agosto 2011, con tale decreto vengono definitivamente stabilite le modalità di pubblicazione dei curricula degli studenti sul portale www.cliclavoro.gov.it nonché quelle per l’iscrizione all’albo informatico delle agenzie per il lavoro dei nuovi soggetti autorizzati.
Scuole e università dovranno comunque pubblicare i curricula degli studenti anche sul proprio sito istituzionale, pena la perdita della autorizzazione alle attività di placement.
Dall’entrata in vigore del decreto, per mantenere l’autorizzazione all’intermediazione e non incorrere nelle sanzioni previste sarà necessario, come anticipato, il collegamento a www.cliclavoro.gov.it e, per scuole e università, la pubblicazione dei curriculum vitae.
Le finalità e l’ambito di applicazione sono disciplinate dall’articolo 2 del decreto. Si ribadisce che lo scopo del decreto è: sottolineare che l’esercizio dell’attività di intermediazione dei soggetti individuati dal novellato articolo 6 è subordinata sia all’interconnessione a ClicLavoro, che si
applica anche ai soggetti autorizzati dalle Regioni secondo le normative specifiche, sia all’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro.
Con riferimento all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, nel decreto si legge che esso è costituito presso la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144.
Il decreto, pertanto, individua le modalità per l’interconnessione a ClicLavoro (art. 3) e per l’iscrizione all’Albo (art. 4) e le regole di trasmissione per il conferimento dei dati utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al funzionamento del mercato del lavoro.
Art.3
In particolare, si legge che gli istituti secondari superiori devono pubblicare i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso, e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, sui siti istituzionali, secondo un modello contenuto nell’allegato n. 1.
Le Università autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio.
Art. 4 (iscrizione all’albo informatico).
L’iscrizione all’Albo dei soggetti avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell’allegato n. 2 del decreto.
Ai fini dell’iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro l’elenco dei soggetti autorizzati.
L’articolo 5 del decreto ministeriale disciplina il regime sanzionatorio da applicare in caso di mancato adempimento degli obblighi definiti dalle legge che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12.000 nonché la cancellazione dall’Albo e il divieto di esercitare l’attività di intermediazione.
Infine, l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore fissata in 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
DM 20 settembre 2011 (521,9 KiB, 705 hits)