La L. 147 del 2013 o Legge di stabilità 2014 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” è stata pubblicata sulla GU n.302 del 27/12/2013 – Suppl. Ordinario n. 87 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014.
La prima stesura della norma risale al 15 ottobre 2013, quando è stata varata dal Consiglio dei Ministri, successivamente a seguito di numerose modifiche in sede di conversione da parte di Camera e Senato il Governo ha deciso di porre la questione fiducia sul testo ampiamente modificato, contenuto in un unico maxi-emendamento di 749 commi che è stato approvato il 23 dicembre.
Leggi anche: Legge di Stabilità 2014, un primo sguardo
L’impatto della manovra è valutato in circa 14,7 miliardi di euro di cui circa 2,5 miliardi destinati al risanamento del debito pubblico, mentre gli altri saranno autofinanziati con provvedimenti inseriti nella stessa Finanziaria.
Di seguito elenchiamo alcuni punti riguardanti lavoro, pensioni e imprese
- stanziamento di ulteriori 600 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga, CIG e Mobilità;
- ulteriore salvaguardia di 23000 esodati così come indicato al comma 194 della stessa legge di stabilità;
- Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
- al 100% per i trattamenti fino a 3 volte il minimo;
- nella misura del 95% per le pensioni fra 3 e 4 volte il minimo;
- nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte;
- nella misura del 50% per le pensioni fra 5 e 6 volte il minimo;
- nella misura del 40%, per l’anno 2014, e nella misura del 45%, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
- Il contributo di solidarietà, sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui, viene fissato in una quota pari al:
- 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui);
- 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui);
- 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).
- Possibilità di pagare le cartelle di Equitalia fino al 31 ottobre 2013 senza interessi, attraverso il pagamento dell’intero importo, in soluzione unica, entro il 28 febbraio 2014.