Con la L. 92/2012 o Riforma Fornero del mercato del Lavoro, si è cercato di dare un taglio ad una pratica molto scorretta che alcuni datori di lavoro hanno usato per garantirsi facili “licenziamenti” nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice non fossero stati più di loro gradimento per qualsiasi ragione (es. maternità), le cosiddette dimissioni volontarie in bianco.
Alla stipula del contratto a tempo indeterminato oppure a seguito di trasformazione di un contratto a termine, è stata prassi per datori di lavoro senza scrupoli, costringere il lavoratore a firmare un foglio in bianco, oppure un foglio di dimissioni già compilato ma senza data, in cambio del lavoro.
Un po’ di storia
Un tentativo di contrasto al fenomeno si era avuto nel 2008 con l’ultimo governo Prodi, legge 17 ottobre 2007, n. 188 e succ. Decreto Ministero Lavoro e previdenza sociale 21/01/2008, il quale aveva messo su un meccanismo abbastanza complesso di dimissioni online. Per potersi dimettere il lavoratore era quindi tenuto a compilare un modulo telematico direttamente da casa oppure presso i Centri per l’impiego, i comuni, i sindacati e le DTL (ex DPL) o DRL. Detta pratica, seppur valida nelle intenzioni, non prese mai effettivamente piede per motivi tecnici, finchè non venne del tutto abrogata dall’ultimo Governo Berlusconi, se non sbaglio fu il suo primo provvedimento!
La convalida delle dimissioni
La Riforma del Lavoro contiene importanti elementi di contrasto a questa becera pratica, cercando di porvi fine definitivamente. Da un lato la pratica della convalida delle dimissioni volontarie di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo, dall’altro le sanzioni civili e penali nei confronti di coloro che non ripetteranno tali norme.
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Le dimissioni in bianco già firmate in passato e ancora nelle mani dei datori di lavoro di cui sopra, sono quindi a tutti gli effetti carta straccia, infatti come recita il comma 22 dell’art.4 della L. 92/2012 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali non convalidate secondo i termini indicati dalla legge si considerano definitivamente prive di effetto.
Le sanzioni
Il successivo comma 23 riguarda le sanzioni e recita testualmente:
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ciò significa che nel caso in cui sia dimostrato in sede d’ispezione o in sede giudiziale che ci si trovi di fronte ad un caso di dimissioni o risoluzione consensuale firmate in bianco il datore di lavoro sarà punito sicuramente con una sanzione molto elevata che andrà dai 5.000 € ai 30.000 €.
Infine potrebbe anche essere ravvisato un reato penale, ad esempio “io datore di lavoro ti trasformo il contratto a tempo indeterminato se mi firmi questo foglio in bianco”, in tal caso il comportamento illegittimo sarebbe riconducibile al reato di estorsione (ex art. 629 del codice penale).
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