Anche nel rapporto di lavoro con contratto intermittente o a chiamata si applica lo straordinario e la relativa maggiorazione oraria della retribuzione. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro tramite interpello.
Infatti, il datore di lavoro che impiega nella propria azienda un lavoratore mediante il predetto istituto contrattuale, deve comunque applicare lo straordinario in caso di utilizzo eccedente le 40 ore settimanali. Ciò è motivato dal fatto che il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015) per quanto concerne il lavoro intermittente prevede comunque che si applica il principio di proporzionalità e non discriminazione.
A chiarire la questione è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 6 del 24 ottobre 2018, in risposta ad un quesito avanzato dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.).
Lavoro straordinario contratto a chiamata: il quesito
L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.). ha chiesto al Ministero del Lavoro se sia possibile non applicare al lavoratore intermittente il lavoro straordinario che eccede le 40 ore settimanali.
In particolare, la richiesta riguarda la facoltà per il datore di lavoro di pagare al lavoratore a chiamata che svolge lavoro oltre le 40 ore settimanali unicamente la paga oraria ordinaria, con esclusione quindi della maggiorazione prevista dal CCNL per lo straordinario.
Lavoro straordinario e maggiorazione oraria
Sul punto, il D.Lgs. n. 66/2003 definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro. In genere esso è pari a 40 ore settimanali. Quanto alla durata invece, la legge non prevede alcuna durata massima giornaliera dell’orario di lavoro.
L’art. 1, co. 2, punto a) del predetto decreto legislativo definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
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Da tale definizione si comprende bene come la disciplina si applica a ogni forma di lavoro subordinata con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
Trattamento economico nel lavoro a chiamata
Il D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente deve essere determinato in proporzione al lavoro eseguito.
Inoltre, per questi ultimi, si applica anche il principio di non discriminazione. Nel senso che il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Tale principio riguarda in particolare:
- l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
- le ferie;
- i trattamenti per malattia e infortunio;
- e il congedo di maternità e parentale.
Contratto intermittente: orario di lavoro
In un precedente intervento di prassi, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il lavoratore intermittente non è soggetto ad alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Infatti, in tali casi, vige l’autonomia contrattuale delle parti, nel senso che possono liberamente stabilire quando rendere la prestazione lavorativa.
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Lavoro straordinario contratto a chiamata: interpello n. 6/2018
In definitiva, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che il datore di lavoro che impiega il lavoratore intermittente per più di 40 ore settimanali, deve obbligatoriamente pagare anche le ore straordinarie svolte.
Interpello: n. 6 / 2018 del 24/10/2018
Istanza: Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario
Destinatario: A.N.I.S.A.
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