Come è noto, le FAQ sono utili a chiarire nel dettaglio alcuni aspetti pratici relativi a nuove leggi, normativa e prassi. Sono solitamente fornite dalle istituzioni e, in questo periodo, sono da segnalare in particolare quelle relative al lavoro sportivo: infatti sul sito web ufficiale del Dipartimento per lo Sport, troviamo le ‘frequent asked question’ ovvero le domande più frequenti relative alla gestione dei lavoratori sportivi dopo la riforma.
A pubblicarle sono stati gli esperti del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di dare risposte dettagliate alle domande di maggior interesse pratico per tutti coloro che, a vario titolo, hanno a che fare con il lavoro sportivo.
Vediamo da vicino gli aspetti più importanti trattati nel documento partendo prima dalla definizione e dal campo di applicazione della normativa.
Cosa si intende per lavoro sportivo
Per inquadrare il settore di cui stiamo parlando, cogliamo l’occasione per ricordare che – in base alle norme aggiornate – il lavoro sportivo consiste in quella specifica tipologia di occupazione in cui:
- il lavoratore sportivo, ossia l’atleta, l’allenatore e le altre figure (anche accessorie) del mondo dello sport, svolge l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo;
- i lavoratore effettua la prestazione per società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- il rapporto può avere carattere subordinato (con alcune eccezioni rispetto alla disciplina generale) o autonomo. Mentre, nell’area del dilettantismo il rapporto di lavoro può implicare anche prestazioni di carattere occasionale.
Da notare altresì che i lavoratori sportivi professionisti sono soggetti che svolgono la loro attività sportiva per società con finalità lucrative, e dunque di profitto, mentre gli sportivi dilettanti si adoperano per associazioni o società con spiccata finalità altruistica.
Tutti i lavoratori del mondo dello sport, beneficiano delle tutele disposte dalla legge, in materia di salute e sicurezza. Inoltre vantano misure ad hoc in materia di malattia, maternità, assegni familiari e disoccupazione. Sui lavoratori dello sport ricadono anche obblighi di natura previdenziale.
Contratto di lavoro sportivo, modelli UNILAV-SPORT e Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Dopo queste premesse, veniamo ai temi maggiormente interessanti, affrontati sul sito web del Dipartimento per lo Sport.
Ebbene, al punto 1 delle domande frequenti gli esperti ministeriali hanno chiarito per quali tipologie di contratti possono essere trasmessi i modelli Unilav-Sport, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (“cd RASD”).
Cogliamo l’occasione per ricordare che l”Unilav-Sport” consiste in un modello di comunicazione obbligatoria messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. Le comunicazioni si riferiscono all’inizio, cessazione, trasformazione e proroga di un rapporto di lavoro sportivo, qualsiasi sia l’importo riconosciuto alla persona interessata.
Ebbene, nel testo si può leggere che i modelli Unilav che possono essere gestiti con il sopra citato Registro sono relativi ai rapporti di lavoro nella forma coordinata e continuativa (“co.co.co.”), attuati – a prescindere dal compenso, con lavoratori sportivi tesserati con:
- una Federazione sportiva nazionale (FSN);
- una Disciplina sportiva associata (DSA);
- un Ente di promozione sportiva (EPS).
Si precisa altresì nel documento che FSN, DSA e EPS sono cumulativamente indicati come ‘Organismi Sportivi’.
Rapporti di collaborazione con più associazioni e/o società sportive dilettantistiche (ESD)
Di interesse è anche il punto 1.bis che tratta dell’onere di rendere noto il superamento della soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro, in ipotesi di rapporti di collaborazione con più associazioni e/o società sportive dilettantistiche – cd. ESD (enti sportivi dilettantistici).
Ebbene, nelle circostanze di un lavoratore che, avendo intrapreso rapporti di co.co.co. con più ESD e/o Organismi Sportivi, oltrepassi la soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro, è obbligo del lavoratore in questione autocertificare ai distinti Organismi Sportivi di aver oltrepassato una o ambo le soglie.
In altre parole, alla data dei pagamenti resta infatti in capo al lavoratore il dovere di rilasciare all’ESD o all’Organismo Sportivo un’autodichiarazione circa la retribuzione lorda annua in ambito sportivo, in maniera da permettere di quantificare correttamente gli eventuali contributi da versare
a carico del soggetto percettore.
Come regolarizzare i volontari
Altri punti importanti sono il 2 e il 5, che si occupano di alcuni aspetti pratici di rilievo per il lavoro sportivo. Gli esperti ministeriali rispondono infatti alla seguente domanda: quali comunicazioni vanno effettuate attraverso il RASD con riguardo ai volontari? Ebbene, per ciò che attiene ai volontari, non occorre fare alcuna comunicazione tramite il citato Registro.
Gli esperti per praticità consigliano di predisporre e far sottoscrivere delle lettere di incarico, da inserire agli atti del committente.
Per quanto riguarda i contratti, invece, al punto 5 indicano che non debbono essere caricati nel citato Registro nazionale, ma debbono restare agli atti presso il committente, che deve poterli mostrare per ogni possibile necessità.
Contributi previdenziali Inps: quali formalità sono richieste?
Sopra abbiamo detto che i lavoratori dell’ambito sportivo sono tenuti a versare la contribuzione al Fondo pensione lavoratori sportivi. Conseguentemente vi sono obblighi previdenziali ad hoc. Al punto 8 si precisa che il lavoratore sportivo, dopo la sottoscrizione del contratto, dovrà iscriversi, attraverso il portale Inps, alla gestione separata dello stesso istituto.
Mentre, per ciò che attiene al calcolo dei contributi da versare è presente nel citato RASD, per i lavoratori sportivi che incassano compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro, una funzionalità che rende disponibile per i committenti l’ammontare dei contributi previdenziali da pagare, con facoltà di stampare modello F24 ad hoc.
Adempimenti INAIL per il lavoro sportivo
In riferimento alle formalità legate ai contributi Inail, al punto 9 – si richiama il paragrafo 3.3 del vademecum sulla gestione dei lavoratori sportivi, scaricabile dal RASD, ai lavoratori
sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica meramente la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei correlati provvedimenti attuativi.
Busta paga, LUL e altri adempimenti
Infine al punto 10 delle FAQ sul lavoro sportivo, realizzate dagli esperti ministeriali, troviamo la risposta a come adempiere all’onere della busta paga. Ebbene, nel testo si trova scritto che per i compensi che non oltrepassino l’ammontare pari a 15.000 euro:
- non è obbligatoria l’emissione del cedolino / busta paga;
- la gestione del LUL (Libro Unico del Lavoro) può essere assolta nell’ambito del Registro RASD nel termine del 31 gennaio di ogni anno posteriore a quello di riferimento.
Si fa presente altresì che prossimamente sarà disponibile, sempre sul RASD, una funzionalità concernente la gestione del LUL.
Mentre, in ipotesi di compensi superiori ad euro 15.000 si deve procedere, al momento, nelle forme ordinarie.
Conclusioni
Possiamo concludere dicendo che il documento è davvero molto utile, viste le numerose novità dell’ultimo periodo e la complessità della materia.
Pertanto per ulteriori informazioni e per leggere le altre domande frequenti, rinviamo al testo completo reperibile da questa pagina.
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