Una vecchia sentenza emessa dal Tribunale di Padova offre un contributo interpretativo su un’annosa questione legata al lavoro part-time sulla prevalenza tra il contratto di lavoro individuale ed il CCNL applicato.
A seguito alla sentenza nr. 2952/2016 emessa dal Tribunale di Padova in data 27.10.2016 è possibile affermare che per quanto riguarda il lavoro part-time è legittimo, nel contratto individuale di lavoro fissare un numero di ore inferiore a quello minimo previsto dal relativo CCNL. L’orario di lavoro minimo nel part time può scendere sotto i livelli stabiliti nel CCNL, attraverso l’apposizione di una clausola specifica nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale
Nella sentenza si evidenzia quindi il limite dell’azione amministrativa degli organi di vigilanza rispetto alla riqualificazione e adeguamento del rapporto di lavoro individuale ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Lavoro part-time e orario minimo, fatto e diritto
Nel caso specifico i lavoratori impiegati part time erano studenti universitari e quindi necessitavano di un orario lavorativo particolarmente ridotto a fronte degli impegni di studio e frequentazione dell’ateneo.
Pertanto il datore di lavoro aveva regolarizzato la loro posizione attraverso un contratto individuale di lavoro con apposizione di orari di lavoro settimanali inferiori ai minimi stabiliti dal CCNL di settore.
Per questa ragione, a seguito di ispezione, il funzionario impartiva al datore di lavoro di:
modificare la durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo parziale indicata nei contratti stipulati con i dipendenti L.S. e H. Y., rispettando il limite minimo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento
Conclusioni
Il Tribunale di Padova ha applicato il principio stabilito nella sentenza Cass. Civ. 19396/2014 secondo cui:
l’eventuale concorso tra i diversi livelli contrattuali non deve essere risolto secondo i principi della gerarchia e della specialità propria delle fonti legislative. Bensì attraverso l’accertamento di quale sia l’effettiva volontà delle parti.
In conclusione il Tribunale stabiliva che da una parte al CCNL è demandato il compito di stabilire modalità e condizioni di svolgimento del part-time. Dall’altra però nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che impone di rispettare l’orario minimo nel part time fissato dalla contrattazione collettiva.
Fonte: Altalex