Sin dalla sua introduzione la normativa di riferimento del lavoro occasionale accessorio è stata ripetutamente modificata, fino ad arrivare alla situazione attuale che è più o meno stabile dall’ultima legge in materia, la 92/2012 o Riforma Fornero.
Con questa modifica si è svincolato il lavoro occasionale accessorio dalla regola del “meramente occasionale” permettendo a tutti di utilizzare i buoni lavoro o voucher prevedendo però dei limiti economici al loro utilizzo; limiti economici che non sono legati all’utilizzatore dei buoni lavoro o committente ma a chi li riceve o prestatore.
Nuovi importi per il 2014
La legge 92/2012 ha specificato che i suddetti limiti siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Per il 2014 l’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Con Circolare n. 28 del 26/02/2014 l’INPS ha comunicato i nuovi limiti economici da prendere in considerazioni per eventuali verifiche a cura dei committenti, come indicato dalla circolare INPS n. 176 del 18 dicembre 2013:
- 5.050 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare,
- 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.
I corrispondenti importi lordi, riferiti all’anno solare, sono pari a:
- 6.740 € per la totalità dei committenti;
- 2.690 € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.
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Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio e variazione attività
Come già comunicato dall’INPS con circolare n. 177 del 19/12/2013 per la comunicazione del lavoro occasionale accessorio attraverso l’utilizzo dei voucher acquistati direttamente presso le sedi provinciali dell’INPS dal 15/01/2014 non è più attivo il numero di FAX ne l’area riservata sul sito dell’INAIL, in quanto non sarà più necessario comunicare all’INAIL la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni che dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica.
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Lavoro occasionale accessorio e ammortizzatori sociali
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 15/2014 che ha convertito, con modificazioni, il c.d. “decreto mille proroghe”, ossia il Decreto Legge n. 150/2013 è stata prorogata anche per il 2014 la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali quali ASpI, mini-ASpI, cassa integrazione e mobilità di poter lavorare con le modalità previste dal lavoro occasionale accessorio.
I suddetti percettori potranno cumulare le proprie indennità con i compensi derivanti da lavoro accessorio svolto presso più committenti per un massimo di 3000 € netti che comunque sono perfettamente compatibili e non vanno in dichiarazione dei redditi.
L’importo di 3000 € netti, a differenza degli importi di 2000 e 5000 € come su menzionati, non è stato rivalutato in quanto al momento della rivalutazione non c’era ancora stata la proroga di questo particolare istituto.