Con la Circolare n. 176 del 18/12/2013 e la circolare n. 177 del 19/12/2013 l’INPS fornisce importanti chiarimenti e una novità in merito al lavoro occasionale accessorio e all’utilizzo dei voucher o buoni lavoro.
La Circolare n. 176 si sofferma sulle novità introdotte dalla L. 92/2012 o Riforma Fornero del mercato del lavoro, che ha modificato gli articoli 70 e 72 del D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 ed in particolare sulle modifiche procedurali relative ai limiti economici.
Il compenso complessivamente percepito dal prestatore, così come indicato anche dalla circolare n. 49/2013, non può essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Il rispetto dei limiti economici è un elemento fondamentale e qualificante del Lavoro Occasionale Accessorio, così come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013.
Proprio per tale motivo, le procedure telematiche sono state aggiornate per rendere così visibile sia al prestatore che al committente la somma dei buoni lavoro o voucher già riscossi dal prestatore relativamente allo stesso committente nel corso dell’anno solare di riferimento.
Dal momento che, si conclude la circolare, i buoni lavoro possono essere riscosso nei limiti di 24 mesi se emessi da INPS e Poste Italiane e 12 mesi se emessi dai tabaccai abilitati e Banche popolari, il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto del prestatore.
Quindi rimane a carico dei prestatori la dichiarazione di non superamento dei limiti economici con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare.
Circolare n. 177 del 19-12-2013
Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività
Finora l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line.
Per i buoni lavoro emessi dalle Poste italiane o dal circuito Tabaccai e Banche Popolari invece bastava la semplice comunicazione telematica all’INPS; lo stesso istituto si è finora impegnato a trasmettere in tempo reale all’INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente.
Con questa circolare l’INPS comunica che a decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica.
Dalla medesima data cessa, inoltre, l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.