Con il messaggio numero 494 del 04 febbraio 2016 l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alla
cumulabilità e compatibilità tra lavoro occasionale accessorio e NASpI.
L’INPS premette che queste precisazioni sono fornite al fine di superare alcune incertezze rappresentate sia dalle strutture territoriali sia dall’utenza degli sportelli territoriali.
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Come stabilito dal Decreto Legislativo n. 81/2015, in particolare dell’art. 48, comma 2, le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente.
Per i compensi che superano il tetto dei 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Lavoro occasionale accessorio e NASPI, niente comunicazione entro i 3000 euro annui
Quindi solo nel caso in cui il soggetto dovesse superare il suddetto tetto di 3000 € dovrà comunicarlo all’INPS secondo le apposite procedure, a questo si riferisce la Circolare n. 142 del 2015 nel punto in cui reca “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.”
Di conseguenza nel caso in cui i compensi da lavoro accessorio rientrino nei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare nulla all’Inps.
Quindi alla parte eccedente i 3000 euro si applicheranno le stesse regole di compatibilità tra lavoro autonomo occasionale o professionale e la NASpI.
Comunicazione obbligatoria all’INPS per il superamento dei 3000 euro annui
Viceversa, la comunicazione andrà necessariamente resa all’INPS, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.