Il calcolo per la media della durata massima di lavoro notturno, pari a 8 ore nell’arco delle 24 ore, fa riferimento alla settimana articolata su 6 giorni. Infatti, nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore. Dunque, l’arco temporale settimanale è da ritenersi al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 66/2003.
A chiarirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota protocollo numero 1438 del 14 febbraio 2019. Il documento di prassi ha fornito chiarimenti in merito dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 66/2003, è pari ad 8 ore nelle 24.
Lavoro notturno, calcolo della media delle ore lavorate
L’Ispettorato territoriale di Biella ha avanzato un quesito all’INL in merito alle modalità di calcolo per il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate.
In particolare è stato chiesto se l’arco temporale debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro).
Lavoro di notte, durata massima
Si parla di lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 66/2003, quando l’attività lavorativa viene svolta nell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive nell’intervallo tra le ore 24.00 e le 5.00 del mattino. Ad esempio, rientra nel lavoro notturno quello svolto tra:
- le 24.00 e le 7.00;
- le 23.00 e le 6.00;
- oppure le 22.00 e le 5.00.
In mancanza di una previsione esplicita dei contratti collettivi è considerato lavoratore notturno chi svolge per almeno 3 ore lavoro di notte per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.
Il lavoratore, però, non deve superare i limiti di durata massima. Sul punto, la normativa prevede che non è possibile superare le 8 ore in media nelle 24 ore. Diverse disposizioni possono essere previsti dai contratti collettivi, anche aziendali. Infatti, i CCNL possono prevedere:
- una diversa fascia oraria entro la quale le prestazioni svolte sono da ritenere lavoro notturno;
- la riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile dei lavoratori notturni;
- il relativo trattamento economico.
Calcolo media lavoro notturno
Già con precedente intervento di prassi (Circolare n. 8/2005), il Ministero del Lavoro ha avuto modo di chiarire che la media – costituita fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) – può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.
Ora, con la nota in commento l’INL distingue tra settimana “corta” (articolata su 5 giorni) e settimana “lunga” (articolata su 6 giorni):
- nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni, per l’INL non è consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8);
- nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).
Quindi, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, la settimana lavorativa può essere individuata su 6 giorni e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo. Se, invece, la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore.
INL nota 1438 del 14-2-19 sul lavoro notturno
Alleghiamo la nota dell’INL per la sua completa lettura.
INL nota 1438 del 14-2-19 sul lavoro notturno (190,2 KiB, 0 hits)