Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sulla “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” in attuazione della Legge delega 183/2014 cosiddetto Jobs Act, consente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative per tutte le imprese e in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro o voucher acquistati.
Con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015 l’INPS fornisce le prime indicazioni in ordine alla nuova disciplina e in particolare in merito alle numerose novità introdotte.
A riguardo leggi anche la nostra guida: Il lavoro occasionale accessorio dopo il Jobs Act
Il D. lgs 81/2015 nel dettaglio introduce importanti novità in ordine:
- al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
Limiti economici
La nuova normativa dopo il Jobs Act ribadisce nuovamente che l’unico limite all’uso dei voucher è di tipo economico, inoltre detti limiti vengono ulteriormente innalzati.
- Il limite massimo che ogni prestatore può percepire annualmente (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è pari a 7.000 euro netti ovvero 9.333 euro lordi rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
- Il limite per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista è di 2.020 euro netti (lordo 2.693).
- Il limite per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, cassa integrazione, mobilità) di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile.
Modalità di acquisto dei voucher
Il suddetto Decreto Legislativo introduce l’obbligo per gli imprenditori commerciali di acquisto dei voucher esclusivamente in modalità telematica (per permetterne il tracciamento).
Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
Viene introdotto l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
Tuttavia il Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 3337/2015 del 26 giugno ha precisato che fino a che non sarà reso disponibile un apposito sistema per la comunicazione preventiva alla DTL, rimarrà invariata la vecchia normativa che prevede l’unica comunicazione all’INPS.
Circolare INPS n. 149 del 12 agosto 2015 (235,2 KiB, 1.771 hits)