Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio.
La Circolare pone in evidenza le novità introdotte dalla Legge n. 92/ 2012 (riforma Fornero) sull’utilizzo dei voucher, soffermandosi in particolare sul nuovo campo di applicazione dell’istituto, sui limiti di reddito entro i quali è possibile attivare il lavoro accessorio, sull’esclusione di questo istituto in caso di appalto e somministrazione lavoro e sulle nuove caratteristiche dei buoni-lavoro.
La circolare, fornisce istruzioni anche in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno. L’art. 70 novellato del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce infatti che “i compensi percepiti dal lavoratore attraverso il lavoro accessori sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 “il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Normalmente non viene considerato possibile un rinnovo con una busta paga inferiore ai € 439 mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all’importo del minimo dell’assegno sociale (v. anche TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 3834 del 29 dicembre 2004 secondo cui “è legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo se il cittadino extracomunitario è attualmente sprovvisto di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”).
Buoni lavoro
Secondo la nuova normativa, i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono “orari, numerati progressivamente e datati”; inoltre il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
La novella legislativa cambia anzitutto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che, da una “negoziazione” in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un “ancoraggio” di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di € 10, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.
Il riferimento alla “data” implica che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.
Periodo transitorio
L’art. 1, comma 33, della L. n. 92/2012 introduce inoltre una specifica regolamentazione del periodo transitorio, rispetto al quale “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (…), già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.
In sostanza i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.
Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di € 5.000 e € 2.000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.
Circolare Ministero lavoro sul lavoro accessorio (34,5 KiB, 780 hits)