Con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015 l’INPS fa il punto della situazione sulla compatibilità e cumulabilità fra lavoro accessorio e le prestazioni di sostegno al reddito quali l’indennità di mobilità, NASpI, la disoccupazione agricola e la Cassa Integrazione Guadagni.
La circolare si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, il quale agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55, comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, rendendo di fatto strutturale la compatibilità e la cumulabilità fra il lavoro accessorio e le prestazioni a sostegno del reddito.
Premessa: definizione di lavoro accessorio
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La nuova disciplina conferma che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
I nuovi buoni lavoro o voucher potranno essere acquistati esclusivamente in modalità telematica, e saranno numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni orari sarà fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’attesa del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro ad esclusione del solo settore agricolo dove il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese:
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
La circolare passa quindi ad esaminare compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito, in particolare:
- lavoro accessorio con l’indennità di mobilità;
- lavoro accessorio con la NASPI;
- lavoro accessorio con la disoccupazione agricola;
- lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.
Circolare INPS numero 170 del 13-10-2015 (112,3 KiB, 729 hits)