L’INPS, con la circolare numero 182 del 10 dicembre 2021, alla luce delle novità emerse con il D.L. n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”), ha fornito indicazioni operative in relazione alle differenti tutele in materia di maternità e paternità spettanti ai lavoratori dello spettacolo. In particolare è stato specificato che per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo, sono riconosciute le tutele previste nel T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) per i lavoratori dipendenti. Diversamente, per i rapporti di lavoro autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico.
In base alla novella normativa, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde:
- all’importo ottenuto;
- dividendo l’ammontare dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile;
- per il numero dei giorni lavoratori, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.
Lavoratori dello spettacolo tutela maternità e paternità: le novità
L’art. 66, co. 6 del D.L. n. 73/2021 ha inserito l’art. 59-bis al D.Lgs. n. 151/2001, riconoscendo alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il diritto alle tutele previste al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La novella normativa, entrata in vigore il 26 maggio 2021, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, chiarisce che:
- per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo, sono riconosciute le tutele previste nel T.U. maternità/paternità per i lavoratori dipendenti;
- per i rapporti di lavoro autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico. Il secondo comma del citato articolo 59-bis introduce, inoltre, un nuovo criterio di individuazione della retribuzione media globale giornaliera.
Lavoratori dello spettacolo tutela maternità e paternità: ambito di applicazione
Si ricorda che l’art. 2, co. 1, del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 182, ha distinto i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, in tre gruppi, a seconda che prestino:
- a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
- attività a tempo indeterminato.
Il nuovo art. 59-bis del D.lgs n. 151/2001 dispone che le tutele della maternità siano riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, collegando la specifica tutela alla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) in essere all’inizio del periodo indennizzabile. Pertanto, dall’applicazione del nuovo articolo 59-bis consegue che:
- nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità/paternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato, al richiedente sono riconosciute le tutele previste dal citato testo unico per i lavoratori dipendenti;
- qualora, invece, il suddetto periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele disciplinate al Capo XI del menzionato testo unico, con le particolarità illustrate nella presente circolare.
Tutela maternità e paternità per i lavoratori subordinati dello spettacolo
L’applicazione delle tutele della maternità previste nel Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico Maternità-Paternità) per i lavoratori dipendenti comporta, per i datori di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, il divieto di adibire le donne al lavoro durante:
- i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto;
- i 3 mesi successivi alla data del parto.
Per i menzionati periodi di astensione lavorativa viene riconosciuta quindi un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Per quanto concerne la tutela della paternità, sono applicabili le disposizioni:
- contenute nel Capo IV del D.Lgs n. 151/2001;
- relative al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all’art. 4, co. 24, lett. a), della L. 28 giugno 2012, n. 92, e all’art. 1, co. 363, lett. a), della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
Tutela maternità e paternità per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Infine anche ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo si applica la disposizione di cui all’art. 68 del D.Lgs n. 151/2001 che prevede il riconoscimento di una indennità per:
- i 2 mesi antecedenti la data del parto;
- i 3 mesi successivi al parto stesso.
L’indennità, pari all’80% della retribuzione, è corrisposta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, purché sia accertata la sola iscrizione del soggetto richiedente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; inoltre il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati concernerà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro.
In caso di fruizione del congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, spetta un periodo massimo di 3 mesi, indennizzati al 30% della retribuzione, da fruire entro il primo anno di vita del bambino, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo, in quanto la fruizione del congedo parentale prevede l’obbligo di astenersi dall’attività lavorativa.