Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, l’INPS ha introdotto una modifica rilevante per i lavoratori italiani rimpatriati. L’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha infatti eliminato la specifica prestazione di disoccupazione prevista dalla legge n. 402 del 1975. Questa decisione segna la fine di un sistema che per quasi cinquant’anni ha tutelato i lavoratori rientrati in Italia a seguito di cessazione dell’attività lavorativa all’estero.
A partire dal 1° gennaio 2025, non è più possibile presentare domande di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati che hanno cessato il loro rapporto di lavoro dopo questa data. L’INPS ha predisposto un sistema automatizzato per gestire le domande non ammissibili, garantendo maggiore efficienza nella gestione amministrativa.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025, non sarà più possibile presentare domande di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, riferite a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dopo questa data. La disposizione riguarda sia i cittadini che i patronati, come chiarito nel messaggio INPS n. 184 del 17 gennaio 2025.
Le domande relative alle cessazioni lavorative avvenute fino al 31 dicembre 2024 continueranno a essere gestite secondo le indicazioni precedentemente fornite con la circolare INPS 22 maggio 2015, n. 106. Pertanto, i lavoratori interessati a richiedere la prestazione per periodi antecedenti la nuova normativa dovranno attenersi alle regole già stabilite.
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Come funzionava la NASpI per i rimpatriati fino al 2024
Fino al 31 dicembre 2024, i lavoratori italiani rimpatriati potevano accedere a una specifica prestazione di disoccupazione prevista dalla legge n. 402 del 1975. Tale normativa si applicava a coloro che, dopo aver lavorato all’estero, tornavano in Italia a seguito di licenziamento o mancato rinnovo del contratto. Tra i requisiti fondamentali vi erano il rimpatrio entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dal rientro in Italia.
La prestazione non era soggetta a termini di presentazione, ma la sua durata era limitata a un massimo di 180 giorni. L’importo dell’indennità veniva calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento. Per le domande successive alla prima, era necessario dimostrare di aver lavorato almeno 12 mesi, di cui almeno 7 all’estero. La procedura prevedeva che le strutture INPS verificassero anche l’eventuale diritto a prestazioni erogate da istituzioni estere, con particolare attenzione agli accordi bilaterali e alla normativa comunitaria.
Procedura automatica per le domande non ammissibili
L’INPS ha specificato che le proprie strutture territoriali non dovranno intervenire direttamente per rifiutare le nuove istanze. La procedura sarà completamente automatizzata: le domande presentate per cessazioni successive al 1° gennaio 2025 saranno respinte in automatico con una comunicazione che riporterà la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Questa semplificazione amministrativa garantisce una maggiore efficienza nel trattamento delle richieste e riduce il carico di lavoro per gli uffici territoriali.
La modifica introdotta con la Legge di Bilancio 2025 segna un punto di svolta per i lavoratori rimpatriati. La specifica prestazione di disoccupazione, introdotta con la legge n. 402/1975, viene infatti eliminata, allineando il trattamento di questi lavoratori a quello previsto per la generalità dei disoccupati.
Resta da comprendere come questa scelta influirà sul futuro di chi, rientrando in Italia, si trova senza un impiego. Sarà quindi importante monitorare eventuali iniziative o misure compensative che possano essere introdotte a tutela di questa categoria.
Conclusioni
Dal 2025, i lavoratori rimpatriati non potranno più contare sulla specifica prestazione di disoccupazione prevista dalla legge n. 402/1975. Le domande presentate per cessazioni successive al 31 dicembre 2024 saranno automaticamente respinte dalla procedura INPS, senza necessità di intervento delle strutture territoriali.
Per chi ha cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024, restano valide le indicazioni della circolare INPS n. 106/2015. Invitiamo i lettori interessati ad approfondire ulteriormente la questione consultando il messaggio INPS n. 184 del 17 gennaio 2025.
Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla lettura dei testi dei documenti di prassi dell’INPS citati nell’articolo, il messaggio n. 184/2025 e la circolare n. 106/2015, per consentire una consultazione approfondita delle norme e delle procedure applicabili.