Entro il prossimo 30 giugno, i lavoratori impatriati che al 31 dicembre 2022 hanno terminato il primo periodo di tassazione agevolata, devono effettuare uno specifico versamento per prorogare il regime fiscale per un ulteriore quinquennio. Eventuali ritardi o versamenti carenti non potranno essere sanati né con il ravvedimento operoso né con la remissione in bonis.
Infatti, l’omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno non è riconducibile ad un adempimento ”formale” sanabile con la remissione in bonis. A tal proposito, si veda la risposta, Agenzia delle entrate, n° 223/2023.
Quali sono le agevolazioni per i lavoratori impatriati
Il regime fiscale agevolato per i lavoratori che vengono a lavorare in Italia, è disciplinato dall’art. 16 del D. Lgs 147/2015.
Tali agevolazioni che si sostanziano in un abbattimento del reddito prodotto in Italia, possono essere applicate al ricorrere di due specifici presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
In applicazione del regime fiscale in parola, il reddito prodotto in Italia ( lavoro dipendente o autonomo, anche di impresa), è tassato limitatamente al 30% dell’ammontare. Si pagano imposte solo sul 10% del reddito prodotto se la residenza è trasferita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. L’agevolazione opera nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei 4 successivi.
Al ricorrere di ulteriori condizioni (ad esempio la presenza di almeno un figlio minorenne o a carico) seppur con percentuali ridotte, le agevolazioni si applicano per ulteriori 5 periodi d’imposta. Con un abbattimento sul reddito del 50%. L’abbattimento è del 90% se il lavoratore ha almeno tre figli minori o a carico.
Come optare per la proroga del 30 giugno
Come accennato in premessa, i lavoratori impatriati che per il quinquennio 2018-2022 hanno beneficiato del regime ex art.16 del D.Lgs 147/2015, per prorogare la tassazione agevolata dovranno pagare al fisco l’importo come determinato dal comma 2-bis dell’articolo 5 del DL 34/2019. Si veda il provvedimento, Agenzia delle entrate, Prot. n. 60353/2021.
Gli importi d versare variano a seconda dei requisiti posseduti dal contribuente.
In particolare, il lavoratore impartito versa entro il 30 giugno 2023, il:
- 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione di proroga, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
I versamenti dovranno essere effettuati in F24 con codice tributo 1860 (10%); 1861(5%). Non è possibile ricorrere né al ravvedimento operoso né alla remissione in bonis. Dunque se si commettono errori nel calcolo dell’importo da versare, il contribuente perde la proroga del regime agevolato.