I periodi di assenza dal lavoro, compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, sono equiparabili alla degenza ospedaliera per i cosiddetti lavoratori fragili. Il periodo, in particolare, è stato prorogato per effetto del Decreto Agosto, in quanto la tutela era valevole in precedenza soltanto fino al 30 aprile 2020. Al momento infatti la tutela non può proseguire oltre il 15 ottobre, a meno che arrivino ulteriori interventi legislativi.
Per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore deve produrre sostanzialmente i seguenti documenti:
- la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi;
- l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità;
- la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Tale condizione deve essere attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Dal 16 ottobre 2020 invece la tutela consiste nella possibilità di svolgere la prestazione in smart working ovvero in lavoro agile; o di svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le tutele per questa categoria di lavoratori sono state specificate dall’INPS con il Messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020.
Lavoratori fragili nel Decreto Cura Italia
Il Cura Italia ha introdotto, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori fragili una particolare tutela. La tutela, in particolare, riguarda i dipendenti pubblici e privati in possesso:
- del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (Legge 104/1992);
- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
L’agevolazione consiste nell’equiparare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. La degenza deve essere prescritta dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, può anche essere attestata dagli organi medicolegali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 dal Decreto Rilancio e poi al 15 ottobre dal Decreto Agosto.
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Lavoratori fragili, tutela previdenziale della degenza ospedaliera
L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento:
- della prestazione economica;
- della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Come anticipato in premessa, il Decreto Agosto ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in commento. Pertanto allo stato attuale, l’agevolazione risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020. Naturalmente salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Lavoratori fragili nel Decreto Agosto
Il Decreto Agosto, inoltre, nel rivedere il Cura Italia, ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’art. 3, co. 1, della L. n. 104/1992. Ciò significa che, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre:
- la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi;
- l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità. Ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Tali condizioni devono essere attestate dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Lavoratori fragili, tutela dello smart working
Per concludere, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile.
Lo smart working può essere svolto anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Tuttavia c’è da dire che se lo Smart working precluso per qualsiasi ragione, i lavoratori fragili restano senza tutele.