Chi sono i lavoratori fragili? I lavoratori che presentano condizioni di “fragilità”, quindi soggetti che di per sé hanno un quadro clinico particolare, possono richiedere una sorveglianza sanitaria specifica. Questi ultimi, in particolare, possono demandare al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti l’accertamento dell’idoneità all’espletamento della mansione.
Sul punto, il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 evidenzia che i soggetti maggiormente fragili sono coloro che hanno un’età anagrafica superiore a 55 anni. Il concetto di fragilità si individua dunque in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 13 del 4 settembre 2020. Il documento di prassi fornisce anche le indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
Lavoratori fragili: maggior rischio in presenza di comorbilità
Con riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità.
Non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.
In tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Sorveglianza sanitaria: espletamento della visita medica
Dunque, ai soggetti che presentano condizioni di “fragilità” deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria. Le eventuali richieste di visita medica dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnostica, a supporto della valutazione del medico competente.
Anche laddove i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovrà essere assicurata al lavoratore la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, il datore di lavoro potrà invitare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro della università.
Contenuti del giudizio medico-legale
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire:
- al medico incaricato di emettere il giudizio, che consiste in una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività;
- le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità. Innanzitutto, in via prioritaria, fornisce le indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da COVID-19. Pertanto, il giudizio di non idoneità temporanea è riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Come organizzare le visite mediche
La programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare l’assembramento.
Possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:
- la visita medica periodica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 4 settembre 2020
In allegato la circolare in oggetto.
Circolare 13 Ministero del Lavoro del 4 settembre 2020 (2,0 MiB, 794 hits)