L’INPS ha pubblicato la Circolare numero 16 del 29 gennaio 2016 con l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, i coefficienti di ripartizione e il lavoro ripartito.
L’INPS specifica che in base alla comunicazione dell’ISTAT secondo la quale la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 è stata pari allo -0.1%.
La legge di Stabilità 2016 ha disposto che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Pertanto, per l’anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici.
Lavoratori domestici: contributi 2016
1. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 7,88
oltre € 7,88 fino a € 9,59
oltre € 9,59
|
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59 |
€ 1,39 (0,35) (2)
€ 1,57 (0,40) (2)
€ 1,91 (0,48) (2) |
€ 1,40 (0,35) (2)
€ 1,58 (0,40) (2)
€ 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,01 (0,25) (2) |
€ 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 7,88
oltre € 7,88 fino a € 9,59
oltre € 9,59
|
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59 |
€ 1,49 (0,35) (2)
€ 1,68 (0,40) (2)
€ 2,05 (0,48) (2) |
€ 1,50 (0,35) (2)
€ 1,69 (0,40) (2)
€ 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,08 (0,25) (2) |
€ 1,09 (0,25) (2) |
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE |
17,4275%
1,03%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
19,9675% |
0,872793
0,051584
0,000000
0,000000
0,065607
0,010016
1,000000 |
17,4275%
1,15%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,0875%
|
0,867579
0,057250
0,000000
0,065215
0,009956
1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE |
17,4275%
1,03%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,3675% |
0,815608
0,048204
0,000000
0,000000
0,061308
0,065520
0,009360
1,000000 |
17,4275%
1,15%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,4875%
|
0,811053
0,053519
0,000000
0,060966
0,065154
0,009308
1,000000 |
2. Lavoro ripartito (art. 41 D.lgs. 276/2003).
Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, in attuazione della legge delega “Jobs Act” 10 dicembre 2014, n. 183, tra le “disposizioni finali” ha stabilito l’abrogazione delle previgenti norme in tema di “lavoro ripartito” (job sharing) in precedenza introdotto e regolato dall’ art. 41 D.lgs. 276/2003 (cd. legge Biagi).
Conseguentemente, a partire dal 25 giugno 2015, non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per tale tipologia di contratto.
Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Fonte: INPS